C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 27.02.2025 – Delibera – Fasc.052 Prot. 13239/123 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Biagio Antignani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo:

Fasc.052

Prot. 13239/123 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Biagio Antignani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Christian Campolongo nonché per avere consentito e comunque non impedito la sua partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla ASD FC Casalnuovo, alle gare ASD F.C Fenix - ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023, Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Claudio Battista e Raffaele Lentino nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società ASD FC Casalnuovo in occasione delle gare ASD F.C Fenix -ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023, Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, tutte valevoli per il girone B del Campionato Under 18 Regionale; 2.- il sig. Claudio Battista, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2.204, entrambe valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD FC Casalnuovo nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian Campolongo, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – ASD FC Casalnuovo del 13.1.2024 ed ASD FC Casalnuovo – Julianense Calcio del 3.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato Under 18 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Raffaele Lentino, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD F.C Fenix - ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023 valevole per il girone B del campionato Under 18 Regionale , sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian Campolongo, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD F.C Fenix -ASD FC Casalnuovo del 9.12.2023 valevole per il girone B del Campionato Under 18 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASD FC Casalnuovo pur non essendo tesserato per tale società; 4. la società ASD FC Casalnuovo a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Antignani, Claudio Battista e Raffaele Lentino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Claudio Battista, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Raffaele Lentino, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Claudio Battista, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Raffaele Lentino, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Biagio Antignani, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD FC Casalnuovo la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 250.00 di ammenda.

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