C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 27.02.2025 – Delibera – Fasc.054 Prot. 13071/124 pfi 24-25/PM/fb/ce (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Maria Mellone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise:

Fasc.054

Prot. 13071/124 pfi 24-25/PM/fb/ce (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Maria Mellone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Vincenzo Lombardo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla Emanuele Troise alla gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise del 27 gennaio 2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Pasquale Romano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Emanuele Troise: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise del 27 gennaio 2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Emanuele Troise nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Lombardo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Vincenzo Lombardo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Emanuele Troise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Blue Devils, alla gara ASD Blue Devils - Emanuele Troise del 27 gennaio 2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società ASD Emanuele Troise a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Mellone, Pasquale Romano e Vincenzo Lombardo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Pasquale Romano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Vincenzo Lombardo, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Maria Mellone, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Emanuele Troise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Pasquale Romano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Vincenzo Lombardo, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Maria Mellone, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Emanuele Troise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

 

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