C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.035 Prot. 19988/45 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- AV) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Giuseppe Vivolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese:

Fasc.035

Prot. 19988/45 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- AV) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Giuseppe Vivolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Carmine Morano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di prendere parte nelle fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese alla gara Polisportiva Bisaccese -LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; 2. il sig. Angelo Sicuranza, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Morano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Carmine Morano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Polisportiva Bisaccese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Polisportiva Bisaccese, alla gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato; 4. la società Polisportiva Bisaccese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Vivolo, Angelo Sicuranza e Carmine Morano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Morano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Angelo Sicuranza, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Vivolo, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Polisportiva Bisaccese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Carmine Morano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Angelo Sicuranza, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Vivolo, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Polisportiva Bisaccese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

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