C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.037 Prot. 12091/35 pfi 24-25/PM/fl (Campionato Under 14- regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: a)

Fasc.037

Prot. 12091/35 pfi 24-25/PM/fl (Campionato Under 14- regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Julian Antezana e Vincenzo Antonino Marrazzo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi nella fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pompei alle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del Campionato Under 14 Regionale: il sig. Julian Antezana alla gara United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 ed il sig. Vincenzo Antonino Marrazzo alla gara F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Antonio Castrignano e Francesco Donnarumma nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società F.C. Pompei in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, ed in particolare: il sig. Castrignano quantomeno in occasione dell'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 ed il sig. Donnarumma quantomeno in occasione dell'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023; 2. sig. Antonio Castrignano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Julian Antezana, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società; 3. il sig. Julian Antezana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pompei: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei all'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 4. il sig. Vincenzo Antonino Marrazzo, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Portici F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, all'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 5. la società F.C. Pompei a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Antonio Castrignano, Julian Antezana e Vincenzo Antonino Marrazzo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Julian Antezana, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Antonino Marrazzo, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Castrignano, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 (nel campionato in oggetto) ed € 400,00 di ammenda. E’ presente l’avvocato in rappresentanza della società e del Presidente, che chiede, dopo il rigetto da parte della P.F. del patteggiamento, il proscioglimento o una congrua riduzione. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Julian Antezana, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Antonino Marrazzo, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Castrignano, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Giorgio Alfiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 (nel campionato in oggetto) ed € 400,00 di ammenda.

 

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