C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 35/TFT del 24.03.2025 – Delibera – Fasc.005 Prot.1800/735 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza Femminile) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Mario Grimaldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giugliano Women:
Fasc.005
Prot.1800/735 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza Femminile) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Mario Grimaldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giugliano Women: della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso incaricato il sig. Alessandro Carotti, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di prendere contatti con i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli militante nel campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania, al fine di proporre loro il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 35/tft del 24 Marzo 2025 pag. 179 gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli disputata il 18.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania; nello specifico, nel corso della prima settimana di febbraio 2024, il sig. Mario Grimaldi ha contattato il sig. Alessandro Carotti chiedendogli di intercedere con l’allenatore tesserato per la società A.S.D. Dolphins Agropoli al fine di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli del 18.2.2024 in modo tale da assicurare la vittoria dell’incontro alla squadra della A.S.D. Giugliano Women. Dando seguito a tale richiesta, poi, il 13.2.2024 il sig. Alessandro Carotti ha incontrato in Agropoli i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli, proponendo loro quanto richiestogli dal presidente della società A.S.D. Giugliano Women, sig. Mario Grimaldi, e prospettando loro, in caso di accettazione, il pagamento immediato dell’importo di Euro 45.000,00 da suddividersi in parti uguali tra lui stesso, il Tarabusi ed il Basili oltre alla definizione, per la stagione sportiva 2024 – 2025, di due contratti per prestazioni sportive da stipularsi tra la società A.S.D. Giugliano Women ed i due tecnici per un corrispettivo annuale di Euro 20.000,00 ciascuno; - il sig. Alessandro Carotti, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Giugliano Women: della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, su incarico del sig. Mario Grimaldi, presidente della società A.S.D. Giugliano Women, contattato i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli militante nel campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania, al fine di proporre loro il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli disputata il 18.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania; nello specifico, nel corso della prima settimana di febbraio 2024, il sig. Mario Grimaldi ha contattato il sig. Alessandro Carotti chiedendogli di intercedere con l’allenatore tesserato per la società A.S.D. Dolphins Agropoli al fine di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli del 18.2.2024, in modo tale da assicurare la vittoria dell’incontro alla squadra dell’A.S.D. Giugliano Women. Dando seguito a tale richiesta, poi, il 13.2.2024 il sig. Alessandro Carotti ha incontrato in Agropoli i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli, proponendo loro quanto richiestogli dal presidente della società A.S.D. Giugliano Women, sig. Mario Grimaldi, e prospettando loro, in caso di accettazione, il pagamento immediato dell’importo di Euro 45.000,00 da suddividersi in parti uguali tra lui stesso, il Tarabusi ed il Basili oltre alla definizione, per la stagione sportiva 2024 – 2025, di due contratti per prestazioni sportive da stipularsi tra la società A.S.D. Giugliano Women e i due tecnici per un corrispettivo annuale di Euro 20.000,00 ciascuno; - la società A.S.D. Giugliano Women a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, e 30, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamento posti in essere dai sigg.ri Mario Grimaldi ed Alessandro Carotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Alessandro Carotti, persona non tesserata , la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Mario Grimaldi, la sanzione di anni cinque (5) di inibizione; per la società Asd Giugliano Women € 7.000,00 (settemila,00) di ammenda. Il Presidente Grimaldi e la società ASD Giugliano Woman assistiti dagli avvocati Edoardo Chiacchio e Monica Fiorillo. Il sig. Alessandro Carotti assistito dall’avvocato Filippo Corsi. I FATTI CONTESTATI Il sig. Alessandro Carotti si occupa di assistenza e consulenza in ambito sportivo. Nel corso delle stagioni 2022-23 e 24 il sig. Carotti ha prestato assistenza, tra gli altri, alla Dolphins Agropoli nonché al Giugliano Woman, nel Campionato di Eccellenza Femminile del CRC. Ebbene, dopo le prime 17 giornate del Campionato 23-24, la classifica vedeva appaiate in testa Dolphins Agropoli e Giugliano Woman, con 36 punti ciascuno. In data 18 febbraio 2024 era previsto lo scontro diretto, a Lusciano (CE) in casa del Giugliano Woman. In tali circostanze il sig. Mario Grimaldi, Presidente della ASD Giugliano Woman, ad inizio febbraio avrebbe contattato il sig. Carotti al fine di chiedergli di prendere contatto telefonicamente con il sig. Emiliano Tarabusi, tecnico del Dolphins Agropoli con l’obbiettivo di interloquire con quest’ultimo al fine di alterare lo svolgimento della partita prevista per il successivo 18 febbraio. In data 8 febbraio il sig. Carotti avrebbe contattato telefonicamente il sig. Mario Basili, vice allenatore del Dolphins Agropoli, concordando con quest’ultimo un incontro per il giorno 13 febbraio. In tale data i due si sarebbero effettivamente incontrati presso la Stazione ferroviaria di Agropoli, per poi recarsi al ristorante “la Dea dell’abbondanza” alla presenza pure del sig. Tarabusi. In loco il Carotti, riferendo di agire per conto del sig. Grimaldi, presidente del Giugliano, avrebbe proposto ai suoi due interlocutori di alterare appunto l’incontro di cartello in programma per il successivo 18 febbraio, in maniera tale da assicurare la vittoria al Giugliano. Tale risultato si sarebbe rivelato di vitale importanza ai fini della vittoria finale del Campionato, e quindi della promozione alla categoria superiore, poiché, per entrambe le squadre, l’incontro che le vedeva contrapposte era quello più ostico, prima di una serie di partite fino alla fine, sulla carta, più abbordabili per l’una e per l’altra. Quale corrispettivo per l’alterazione del risultato finale, il sig. Grimaldi avrebbe proposto un pagamento di €. 45.000.00 (quarantacinquemila/00) da suddividersi tra in tre interlocutori (Basili, Carotti e Tarabusi), nonché, nella stagione successiva (24-25) avrebbe tesserato quali tecnici per la Giugliano Woman, i signori Tarabusi e Basili, corrispondendo agli stessi un compenso di €. 20,000.00 (ventimila/00) ciascuno. La proposta sarebbe stata respinta e Basili e Tarabusi, subito dopo l’incontro avrebbero provveduto a notiziare di quanto accaduto la signora Filomena Merola, Presidente del Dolphins Agropoli. Il giorno successivo, il Presidente Merola ed i due tecnici del Dolphins, nel rispetto dell’art. 30, comma 7 CGS, segnalavano l’accaduto. Per mero tuziorismo si rappresenta che la gara, poi effettivamente disputatasi in data 18 febbraio, si concludeva con la vittoria del Dolphins Agropoli per 2-1. L’istruttoria si è rivelata lunga e complessa ed il Tribunale ha necessitato di diverse udienze al fine di poter avere una precisa carica indiziaria tale da poter affermare la responsabilità in capo ai deferiti. Il punto cruciale della vicenda è consistito nello stabilire se effettivamente durante l’incontro avvenuto presso il Ristorante “la Dea dell’abbondanza”, il sig. Alessandro Carotti, riferendo di agire per conto del sig. Grimaldi, presidente del Giugliano, abbia proposto a Tarabusi e Basili di alterare l’incontro tra Dolphins Agropoli e Giugliano Woman in programma per il giorno 18 febbraio, in maniera tale da assicurare la vittoria al Giugliano. Il Tribunale riteneva necessario escutere 4 testimoni (Filomena Merola, Matteo Canale, Mario Basili ed Emiliano Tarabusi). All’udienza del 4 novembre veniva escusso il teste Basili, il quale confermava l’incontro a tre presso il locale “La Dea dell’abbondanza” in Agropoli, rappresentando, tuttavia, che Carotti non avrebbe mai fatto alcun riferimento alla possibilità di combinare la partita, per conto del sig. Grimaldi. Il teste Basili riferiva che la richiesta di incontro era finalizzata alla sola proposta professionale per l’anno successivo; altresì aggiungeva di aver firmato la dichiarazione di denuncia spinto dal Direttore Generale Matteo Canale, dietro la promessa di un rinnovo per la stagione sportiva successiva. Infine raccontava di essersi assentato più volte durante la conversazione per aver ricevuto delle telefonate. Osserva questo Tribunale che, quanto riferito dal Basili cozzava evidentemente con le dichiarazioni rese da quest’ultimo alla Procura Federale in fase di indagini, allorquando il vice-allenatore del Dolphins Agropoli ribadiva il contenuto della denuncia, confermando di aver ricevuto dal Presidente del Giugliano, per il tramite di Carotti, la proposta, poi rispedita fermamente al mittente, di combinare il risultato della partita. In tale sede il Basili confermava inoltre di aver ricevuto, insieme con Tarabusi e lo stesso Carotti, la proposta di ricevere la somma di €. 45,000.00 per appunto combinare la partita, e l’ulteriore proposta di passare l’anno successivo proprio al Giugliano, insieme col tecnico Tarabusi, per la somma di €.20,000.00. Per tali ragioni, le dichiarazioni del Basili risulta essere poco attendibile. In data 9 dicembre 2024 venivano escussi la signora Merola, Presidente del Dolphins, Emilano Tarabusi e Matteo Canale, direttore generale della Gelbison maschile. La Presidente Merola dichiarava di essere stata contattata in data 13 febbraio 2024 dal Tarabusi che le aveva rappresentato di essere stato avvicinato insieme col Basili dal sig. Carotti per conto del Presidente del Giugliano, Mario Grimaldi, affinché alterassero il risultato finale della partita, dietro corrispettivo di €. 45.000.00 (quarantacinquemila/00) da suddividersi tra in tre interlocutori (Basili, Carotti e Tarabusi); altresì, gli allenatori Tarabusi e Basili nella stagione successiva (24-25) sarebbero stati tesserati quali tecnici per la Giugliano Woman, percependo un compenso di €. 20,000.00 (ventimila/00) ciascuno. In pari data veniva escusso il Direttore Matteo Canale, il quale dichiarava che il Basili gli avesse chiesto a più riprese che comportamento assumere in seguito ai fatti occorsi, e che fosse sconvolto per quanto accaduto; a Basili, Canale consigliava di sporgere denuncia.
Le testimonianze della Merola e di Canale non erano dettagliate riguardo quanto accaduto presso il Ristorante “La Dea dell’abbondanza”, perché entrambi i testi riferivano circostanze assunte da terzi e non direttamente recepite. Particolare rilevanza invece, ai fini della decisione di questo Tribunale, assumeva la dichiarazione del teste Tarabusi, così dettagliata e precisa circa i fatti contestati; il tecnico, infatti, riferiva che” Carotti aveva contattato Basili perché si incontrassero presso un ristorante; tramite Carotti, il Presidente del Giugliano Grimaldi faceva pervenire un’offerta di €. 45.000 più una proposta di ingaggio per gli anni successivi perché perdessimo la partita. Tarabusi e Basili non accettavano la proposta. Il giorno successivo, al campo ho parlato con CANALE Matteo che ci disse di riferire al Presidente, che non ci rispose subito. E allora raggiungemmo il Presidente in sede; al Presidente esponemmo quanto accaduto e della proposta da noi ricevuta. Era presente i sig. Basili quando il Carotti ci ha fatto la proposta; non si è mai allontanato che io ricordi….. Escludo che la società abbia mai detto che dovevamo sottoscrivere l’esposto, altrimenti non ci avrebbero rinnovato il contratto. Carotti ha contattato sia me che Basili per l’appuntamento Ripeto che ci fu offerta la somma di €. 45.000 e non ricordo se l’ingaggio fosse di €€. 20.000”. Ebbene tale testimonianza si palesa, a parere di questo Tribunale, perfettamente attendibile e fornisce la prova che, durante l’incontro avvenuto presso il Ristorante “la Dea dell’abbondanza”, vi sia stato un approccio, quantomeno sotto la forma del tentativo, da parte del Carotti, per conto del Presidente Grimaldi, di alterare il risultato della partita tra Dolphins Agropoli e Giugliano. All’esito dell’udienza, la Procura concludeva rappresentando che, in origine la richiesta sanzionatoria prevedeva l’esclusione dal Campionato di competenza ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società, considerato che nel campionato corrente il Giugliano non ha iscritto la squadra al Campionato di eccellenza e figura solo nei campionati di categoria under 15, si è ritenuto opportuno evitare la richiesta di esclusione dal campionato che avrebbe penalizzato le calciatrici giovani ed aumentare la sanzione pecuniaria ad €. 7.000,00 (settemila/00) alla società, oltre anni 5 di inibizione per Mario Grimaldi e anni 4 di inibizione per Alessandro Carotti. La difesa di Carotti, nella persona dell’avvocato Corsi, chiedeva: proscioglimento da ogni addebito, in subordine revisione della condotta illecita ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Le difese di Grimaldi e del Giugliano, nelle persone degli avvocati Chiacchio e Fiorillo, riportandosi alla propria memoria difensiva, per carenza indiziaria, chiedevano proscioglimento della società e del Presidente ed in subordine la derubricazione dell’at. 30 all’art. 4 CGS. Più in particolare la difesa del Giugliano e del Presidente Grimaldi rappresentava che il Carotti non avesse voluto prospettare nessun vantaggio di carattere economico alle altre due persone intervenute all’incontro; altresì che sarebbe oltremodo difficile immaginare che una società dilettantistica come il Giugliano Woman, nella figura del suo presidente Grimaldi, fosse in possesso di denaro liquido per almeno 45,000.00 €.; inoltre che nessuna delle tesserate della squadra arrivava a percepire compensi così importanti. Altresì che emergessero contraddizioni importanti nelle dichiarazioni rese dai testi. Orbene, questo Tribunale osserva che nel caso che qui si presenta, le parti in causa non hanno negato di aver avuto effettivamente un contatto, e che il Tarabusi, attraverso una testimonianza dettagliata ha confermato essere avvenuto il tentativo di alterare l’esito della partita. Ritiene questo Tribunale che il solo essersi adoperati per provare a indirizzare l’esito della partita sia di per sé sufficiente ad integre le fattispecie così come prospettate dalla Procura Federale. Peraltro le lamentate incongruenze tra quanto dichiarato da Basili e quello che ha dichiarato Tarabusi, in ogni caso non inficiano la granitica certezza di quanto accaduto. Ed infatti, quand’anche Basili si fosse alzato e quindi non avesse ascoltato le parile di Carotti indirizzate ad alterare il risultato del match, rimane la circostanza che comunque Tarabusi ha confermato di aver ricevuto la proposta da Carotti. La norma di riferimento, con la locuzione “atti diretti a” mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, anticipando la soglia di punibilità ad un momento precedente anche la consumazione della combine in campo. E la ragione è evidente. Il legislatore federale vuole impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, ovvero la regolarità della partita in campo. In buona sostanza, l’ipotesi delineata dall’art. 30 del C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Su tale profilo, ancora attuale in punto di principio è la pronuncia della Corte di Appello Federale (CAF) F.I.G.C. nella nota vicenda Genoa – Venezia del 2005, con la quale i giudici del gravame hanno statuito che l’illecito sportivo risiedeva già nel fatto che i Dirigenti delle due squadre avversarie in campo si fossero accordati ed attivati, perché la prestazione del Venezia il giorno della gara fosse “normale” ed il risultato fosse quello “che doveva essere”, e cioè perché il Genoa vincesse ed il Venezia fosse sconfitto. Ed in questo segmento andava ravvisata “la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS (attuale art. 30, comma 1 C.G.S.) che è norma che delinea illecito a consumazione anticipata”, aggravata e connotata di particolare ulteriore illiceità dalla “dazione di denaro da parte di E.P. e dei suoi collaboratori a P., nuovo general manager del Venezia”; “dazione” che “i deferiti hanno (peraltro vanamente) tentato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo della cessione al Genoa del calciatore M.” Parimenti è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza federale, che non vi è dubbio che l’aver contattato il Presidente della squadra avversaria per far terminare la stessa con un risultato di pareggio, piuttosto che l’ aver contattato l’agente sportivo, al fine di ottenere un contatto utile all’interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti avversari per far terminare la stessa con la vittoria della propria squadra “costituisca un atto diretto” rilevante ex art. 7 CGS: ancorché non esplicita nella sua formulazione, l’affermazione rivolta al Presidente della squadra avversaria riportata nella trascrizione della citata conversazione è condotta, da un lato, sul piano oggettivo finalizzata ad ottenere l’alterazione, dall’altro, è indirizzata verso chi, in astratto, è nella posizione di poterla realizzare. In altre parole, quella di V. si rivela una vera e propria proposta e dunque atto certamente diretto all’alterazione della regolarità della competizione, considerato che tali tipologie di condotte “superino quella soglia di idoneità necessaria per l’integrazione dell’illecito che, giova ribadirlo, prescinde dal fatto che il tentativo di alterazione della competizione abbia avuto esito, atteso che esse rappresentano di per sé una minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero il leale e regolare svolgimento delle competizioni”. In buona sostanza, l’offerta all’avversario di “concordare la partita”, ancorché non raccolta dal destinatario, costituisce di per sé atto idoneo diretto in modo non equivoco ad alterare l’esito della gara, rilevante ex art. 30 del vigente C.G.S. In questa sede occorre rimarcare che l'illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Dunque esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti idonei, inequivocabilmente diretti a ottenere i risultati di cui sopra (cfr. Corte federale d'appello, SS.UU., decisione n. 51/2019-2020). Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, si è occupato della disciplina dell’illecito sportivo e dell’obbligo di denuncia, come prevista dall’art. 30 CGS. Al di là delle specifiche vicende, che originano dall’impugnazione di decisioni di condanna della Corte Federale d’Appello, la decisione riveste carattere di interesse in ragione della ricostruzione giurisprudenziale ivi riportata e dei principi di diritto ivi affermati. Circa l’illecito sportivo, si può infatti affermare che la fattispecie si configura come un’ipotesi di illecito di pericolo, che con l’illecito sportivo deve considerarsi realizzato nel momento in cui siano concretizzati atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione (cfr Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 93 del 19 novembre 2017), e ciò a prescindere dal conseguimento effettivo del risultato o del vantaggio auspicato (infatti la forma di manifestazione dell’illecito sportivo è basata sulla direzione della condotta posta in essere, includendo così anche ipotesi di attentato); in tal senso: “l’illecito sportivo è classificabile come illecito di attentato e, dunque, si considera perfezionato quando si realizzano atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione, indipendentemente dall’effettiva verificazione di un determinato evento dannoso, circostanza, quest’ultima, considerata come un’ipotesi aggravante. Pertanto, l’illecito si configura quando le risultanze probatorie dimostrino l’idoneità della condotta a determinare la manipolazione delle competizioni, a prescindere dal fatto che il tentativo di alterazione abbia avuto un esito positivo o negativo … l’illecito sportivo è classificabile come illecito di attentato e, dunque, si considera perfezionato quando si realizzano atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione, indipendentemente dall’effettiva verificazione di un determinato evento dannoso, circostanza, quest’ultima, considerata come un’ipotesi aggravante. Pertanto, l’illecito si configura quando le risultanze probatorie dimostrino l’idoneità della condotta a determinare la manipolazione delle competizioni, a prescindere dal fatto che il tentativo di alterazione abbia avuto un esito positivo o negativo” (Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 93/2017);–ancora: “l’illecito sportivo, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella preparatoria ed essersi tradotto in un’azione causalmente apprezzabile, concreta ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 6/2016). Si noti infine che le contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi, pur evidenziate dalle difese della Giugliano e del Presidente Grimaldi, attengono principalmente ad aspetti secondari della vicenda, che non spostano il carico indiziario circa i fatti avvenuti presso il Ristorante “ La Dea Dell’Abbondanza ”, fatti compiutamente e dettagliatamente raccontati dal teste Tarabusi. Si rappresenta che il Presidente Grimaldi non ha mai chiesto di essere escusso, nonché di aver disatteso tre convocazioni da parte della Procura Federale. Sulla posizione della società Giugliano Woman La responsabilità oggettiva della società calcistica per illecito sportivo si colloca entro il generale scopo di preservare il prosieguo e la regolarità dell’attività sportiva (principio di conservazione), nonché di sottrarre nel complesso il sistema-giustizia ad onerose e lunghe procedure (principio di economicità). In altre parole, l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti in forza del c.d. principio di precauzione stabilisce che “il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”. Nel caso di specie, dunque, appare di palmare evidenza la responsabilità della società Giugliano Woman, poiché il compimento delle attività poste dal suo Presidente sono state realizzate con la chiara convinzione e consapevolezza di commettere un illecito sportivo ai sensi dell’art. 7 comma 3 e dell’art. 4 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti tali illeciti sono stati compiuti in prima persona dal presidente che, in quanto tale rappresenta la diretta espressione della volontà della Società che, nel caso che ci occupa, era quella di addivenire alla alterazione del risultato dell’incontro calcistico. Tale condotta risulta essere stata preceduta da un tentativo di intermediazione posto in essere da soggetto noto a tutte le parti. Appare dunque evidente una chiara e netta volontà della Società di addivenire alla organizzazione della combine calcistica relativa all’incontro, e pertanto dalla evidente consapevolezza ed illiceità del comportamento del Presidente della Società in questione. Tuttavia, ai fini della determinazione finale della ammenda da applicare, questo Tribunale ha ritenuto, alla luce anche delle considerazioni espresse nelle conclusioni dalla Procura che, per non gravare troppo su una società che non ha iscritto la squadra al Campionato di eccellenza e figura solo nei campionati di categoria under 15, risulterebbe eccessivamente penalizzante una sanzione pecuniaria particolarmente elevata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Alessandro Carotti, persona non tesserata la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Mario Grimaldi, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società Asd Giugliano Women € 2.500,00 (duemillacinquecento,00) di ammenda.
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