C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 03.04.2025 – Delibera – Fasc.042 Componenti: Prot. 12507/92 pfi 24-25/PM/fm (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Michele De Rosa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Ariano Accadia:

Fasc.042 Componenti:

Prot. 12507/92 pfi 24-25/PM/fm (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Michele De Rosa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Ariano Accadia, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Michele D’Agrosa nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia alla gara A.S.D. Vis Ariano Accadia – Claudio Oliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Maurizio Di Letizia, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia in occasione dell’incontro A.S.D. Vis Ariano Accadia – Claudio oliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Michele D’Agrosa attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; 3. il sig. Michele D’Agrosa, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia, alla gara A.S.D. Vis Ariano Accadia - Claudiooliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Vis Ariano Accadia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele De Rosa, Maurizio Di Letizia e Michele D’Agrosa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele D’Agrosa tre (3) giornate di squalifica; il sig. Maurizio Di Letizia, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Mentre per il sig. Michele De Rosa, e per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia, si è provveduto ex art. 127 CGS al patteggiamento. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Michele D’Agrosa tre (3) giornate di squalifica; il sig. sig. Maurizio Di Letizia, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Michele De Rosa, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it