C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/GST del 15.01.2025 – Delibera – Gara del 4/ 1/2025 CANTERA NAPOLI – SOCCER DREAM PALMA C.
Gara del 4/ 1/2025 CANTERA NAPOLI - SOCCER DREAM PALMA C.
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Soccer Dream Palma relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Cantera Napoli per avere quest'ultima violato il Regolamento del Giuoco del Calcio ed avere utilizzato calciatori non tesserati, nello specifico Ruggiero Francesco (21.08.2008), Guerra Gianluca (4.09.2008), Di Donato Vincenzo (7.08.2009) e Strino Salvatore (14.05.2008). La resistente non produceva memorie. Con riferimento all'utilizzo di calciatori non tesserati, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Campania FIGC - LND è emerso che: Guerra Gianluca e Strino Salvatore sono regolarmente tesserati con la società Cantera Napoli; Di Donato Vincenzo (7.08.2009) è tesserato con la società Cantera Napoli come Di Donato Vincenzo cesario (7.08.2009); Ruggiero Francesco (21.08.2008) non risulta tesserato per la società Cantera Napoli ma, come emerge dal referto arbitrale, lo stesso veniva inserito in distinta senza prendere parte all'incontro. Per quanto concerne la questione del mancato rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio dal supplemento di rapporto del DDG emerge che: "Prima dell'inizio della gara, avendo le due squadre divise di colori similari e tali da non potersi distinguere, invitavo la società ospitante a cambiare l'equipaggiamento, ma mi veniva risposto che non avevano altra maglia. A questo punto la squadra ospitata si dichiarava disponibile ad indossare, sopra la divisa, un giacchino di colore giallo, sebbene senza numero. Pertanto, ritenendo la soluzione adeguata, autorizzavo l'inizio della gara". Orbene, la decisione del DDG appare in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio e della Guida Pratica AIA che in proposito così recita: "1.Nel caso in cui i colori dell'equipaggiamento indossato dai calciatori delle due squadre siano tra loro confondibili, come dovrà regolarsi l'arbitro? Dovrà agire secondo le disposizioni stabilite dall'organizzatore della competizione. Di norma, per le gare organizzate dalla LND e dal SGS l'obbligo di cambiare i propri colori incombe sulle Società ospitanti (squadre "di casa")". Stante l'impossibilità da parte della società ospitante di utilizzare una divisa diversa che non ingenerasse confusione con quella della società ospitata la partita non avrebbe dovuto avere inizio.
PQM,
rilevato errore tecnico del DDG ex art. 10 co. 5, lett c), delibera disporre la ripetizione della gara trasmettendo gli atti all'Ufficio Attività Agonistica SGS per la fissazione della data nella quale ripetere la gara; delibera infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Cantera Napoli, per erronea compilazione della distinta di gara e per aver disatteso il regolamento del giuoco del calcio, infligge alla società Soccer Dream Palma l'ammenda di euro 125,00 per il censurabile comportamento della società Soccer Dream Palma. Conferma nel resto i provvedimenti adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.