C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/GST del 12.02.2025 – Delibera – Gara del 2/ 2/2025 CERCOLA CALCIO FOX – A.S.D. DE LUCIA
Gara del 2/ 2/2025 CERCOLA CALCIO FOX - A.S.D. DE LUCIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Cercola Calcio Fox relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD De Lucia per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Buonpane Giovanni (29.03.2010). Letta la memoria prodotta dalla resistente che, di fatto, ammette di avere, per errore schierato in campo il calciatore Buonpane in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 30.01.2025 FIGC LND CR Campania il calciatore Buonpane Giovanni (29.03.2010) veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; ^ il calciatore Buonpane Giovanni (29.03.2010) prendeva parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto rilevato
PQM delibera:
^ ex art. 10 co. 6, CGS accogliere il ricorso proposto dalla società Cercola Calcio Fox e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD De Lucia con il risultato di 3 - 0; squalificare per una giornata il calciatore Buonpane Giovanni della società ASD De Lucia, squalifica da sommare a quella già inflitta e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata il Sig. Martone Ottaviano dirigente accompagnatore della società ASD De Lucia; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società ASD De Lucia. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.