C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/GST del 19.02.2025 – Delibera – Gara del 9/ 2/2025 ACADEMY BOYS CAIVANESE – CELLOLESE CALCIO

Gara del 9/ 2/2025 ACADEMY BOYS CAIVANESE - CELLOLESE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale avvocato Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Cellolese Calcio, con i quali la stessa si desume, richiedeva l'applicazione dell' art.55 N.O.I.F. (cause di forza maggiore), adducendo che la propria assenza alla gara era dovuta all'orario tardo per la disputa dell'incontro e sostenendo che vi fossero preoccupazioni per motivi epidemiologici legati a fatti accaduti nel comune in cui insisteva la gara. Esperiti i necessari accertamenti rilevato dall'istruttoria che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante quanto dedotto e che non si sono rilevate variazioni gara anomale o comunque non previste dal regolamento.

PQM

 delibera di rigettare il reclamo in quanto infondato e non ritendo giustificata la motivazione dell'assenza delibera, di infliggere alla società Cellolese Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Academy Boys Caivanese, di infliggere alla società resistente in applicazione dell'art.53 comma 2 la penalizzazione di 1 in classifica e l'ammenda di euro 100,00 in considerazione di detta rinuncia.

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