C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/GST del 19.02.2025 – Delibera – Gara del 8/ 2/2025 VALLE TELESINA A.S.D. – BENEVENTO 5
Gara del 8/ 2/2025 VALLE TELESINA A.S.D. - BENEVENTO 5
Il GST letto il ricorso proposto dalla società Benevento 5 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente Valle Telesina responsabile dei fatti e delle situazioni che influivano sul regolare svolgimento dell'incontro. La resistente non produceva memorie. Rilevato che: come merge dal referto arbitrale, verso la fine del primo tempo, a seguito di proteste nei confronti del DDG da parte della società ospitata nei pressi della linea laterale antistante gli spalti vi era una invasione di campo da parte dei tifosi di casa. Una persona, verosimilmente riconducibile alla società Valle Telesina, invadendo il TdG veniva coinvolta negli scontri che si erano creati e, mentre il DDG era impegnato nel tentativo di sedare la mischia che si era creata, lo stesso vedeva il portiere della società Benevento 5 cadere per terra portandosi le mani al volto ed accusare giramenti di testa. Il calciatore affermava di aver subito un colpo da persone non identificate dal DDG. A seguito di questo avvenimento ritornava la calma. Intervenivano i soccorsi che si occupavano del calciatore colpito e le FF.OO., dopo circa trenta minuti da questo episodio il DDG posizionava il pallone sulla linea laterale per riprendere il gioco e la squadra ospitata decideva di abbandonare il campo. Il DDG invitava il capitano della società Benevento 5 a ritornare in campo senza avere successo e negli spogliatoi, i dirigenti delle due società rilasciavano dichiarazioni scritte che il DDG allegava al referto. Considerato che: come emerso dal referto del DDG, la rissa ingeneratasi sul TdG a causa dell'ingresso di persone non in distinta comportava la sospensione della partita per circa trenta minuti ma, grazie anche all'intervento delle FF.OO., ritornava la tranquillità tanto che il DDG considerava le condizioni in campo idonee al proseguimento della gara e , la stessa, non proseguiva a causa dalla volontà società ospitata di non continuare, come dichiarato nell'immediatezza dei fatti e ribadito, successivamente, a mezzo del presente ricorso. Tanto rilevato e considerato
PQM delibera:
^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Benevento 5 con il risultato di 6/0 in favore della società Valle Telesina; infliggere l'ammenda di euro 500,00 euro alla società Valle Telesina per le intemperanze dei propri tifosi che causavano la sospensione momentanea della gara; ^ disporre che la società Valle Telesina disputi fino alla fine della stagione sportiva 2024/2025 le partite casalinghe a porte chiuse.