C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/GST del 26.02.2025 – Delibera – Gara del 15/ 2/2025 STELLA CIOFFI – ATLETICO PISCIOTTA

Gara del 15/ 2/2025 STELLA CIOFFI - ATLETICO PISCIOTTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Atletico Pisciotta relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Stella Cioffi e, in subordine, la ripetizione dell'incontro oggetto di ricorso in quanto, prima dell'inizio della gara, un proprio tesserato, all'esterno dell'impianto di gioco, sarebbe stato oggetto di aggressione da parte di una persona non identificata. Letta la memoria della resistente. Rilevato che: ^ la vicenda rappresentata dalla società ricorrente è certamente molto grave e, su questi fatti, denunciati dal calciatore Senese Aniello la giustizia ordinaria farà il proprio corso; ^ detta vicenda, aggressione perpetrata fuori dall'impianto di gioco ai danni di un tesserato della società Atletico Pisciotta da un soggetto non identificato, a nulla rileva per questo GST. Dal referto arbitrale, infatti, non emerge alcuna condotta a carico della società ospitante Stella Cioffi che abbia in qualche maniera potuto incidere sul regolare svolgimento della gara. Il DDG, difatti, riporta che l'incontro oggetto di ricorso iniziava con 45' min. e che la società Atletico Pisciotta giungeva all'impianto con 30'min di ritardo accompagnata dai Carabinieri ma nulla si legge con riguardo ad atteggiamenti o azioni poste in essere da parte di tesserati della società resistente o da parte di soggetti alla stessa riconducibili che avrebbero potuto eventualmente essere passibili di vaglio da parte della giustizia sportiva. Ciò è tanto vero nella misura in cui la partita, iniziata con ritardo per i motivi segnalati, si svolgeva regolarmente. Lo stesso calciatore Senese Aniello prendeva regolarmente parte all'incontro venendo sostituito al min. 34' del secondo temo di gioco a causa di un infortunio.

PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società Atletico Pisciotta e, per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso di accesso alla giustizia sportiva.

 

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