C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/GST del 26.02.2025 – Delibera – Gara del 15/ 2/2025 A.S.D. CERASO – LAURINO
Gara del 15/ 2/2025 A.S.D. CERASO - LAURINO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Laurino Calcio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Ceraso per avere quest'ultima nella partita oggetto di ricorso impiegato calciatori in posizione irregolare. Considerato che il controricorso proposto dalla società ASD Ceraso è stato proposto fuori termine e pertanto non può essere valutato. Esperiti gli opportuni accertamenti circa le doglienze sollevate dalla società Laurino calcio, rilevato che: ^ il Sig. Di Guida Fabio (6.11.69) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 13.02.2025 e, pertanto, prendeva regolarmente parte all'incontro oggetto del presente ricorso; ^ il Sig. Tesoniero Valentino (20.11.82) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 12.02.2025 e, pertanto, prendeva regolarmente parte all'incontro oggetto del presente ricorso; ^ il Sig. Rocco Nicola (23.06.85) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 3.02.2025 e, pertanto,, non sussistono criticità per Di Guida, Tesoniero e Rocco che sono tesserati per il Ceraso prima della data della gara oggetto di ricorso. Si precisa con riferimento alla posizione del Sig. Rocco Nicola che lo stesso è nato in data 23.06.85 in Vallo della Lucania (SA), come risulta sia dal documento di riconoscimento sia da documentazione depositata presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania da parte della resistente al fine di regolarizzare la posizione dello stesso. Infatti, come segnalato dalla ricorrente, consultando l'anagrafe federale il Sig. Rocco Nicola risulta essere nato in data 22.06.85. Orbene, dalle verifiche espletate Rocco Nicola nato il 22.06.85 in Vallo della Lucania (SA) e Rocco Nicola nato 23.06.85 in Vallo della Lucania (SA) sono la stessa persona. Con riguardo al Sig. Mascolo Bartolo (3.05.00) deve in primo luogo precisarsi che lo stesso in realtà si chiama Mascolo Bartolomeo (3.05.00). Il Sig. Mascolo, alla data della gara, non risulta tra i tesserati della società ASD Ceraso e, pertanto, veniva inserito in distinta di gara. Come emerge dal referto arbitrale, questo calciatore, non prendeva parte all'incontro la cui regolarità non può essere considerata inficiata.
PQM delibera:
rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 3 - 3 acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati; infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società resistente ASD Ceraso per erronea compilazione della distinta e per avere inserito nella stessa un calciatore non tesserato; squalificare per una giornata il calciatore Mascolo Bartolomeo della società ASD Ceraso; squalificare per una giornata il Sig. Fierro Domenico dirigente responsabile della società ASD Ceraso. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.