C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/GST del 12.03.2025 – Delibera – Gara del 2/ 3/2025 GRUMESE CALCIO – NAPOLI INDEPENDENT FC

Gara del 2/ 3/2025 GRUMESE CALCIO - NAPOLI INDEPENDENT FC

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Napoli Independent FC, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ACD Grumese Calcio, per avere quest'ultima impiegato nella partita del2.03.2025 una calciatrice, Irene Bottaro (12.09.2005), in posizione irregolare. Nello specifico, la società ricorrente asseriva che la calciatrice Irene Bottaro fosse in posizione irregolare per non avere scontato le 12 giornate di squalifica comminategli con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024, giornate di squalifica poi confermate anche dalla Corte Sportiva d'Appello con Comunicato Ufficiale n. 9/CSAT del 18 novembre 2024. Inoltre, la ricorrente paventava incongruenze anche con riferimento al tesseramento della calciatrice Bottaro in favore della società ACD Grumese Calcio. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come confermato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND Bottaro Irene risulta tesserata per la società ACD Grumese Calcio a far data dal 18.12.2024 e, pertanto, questa prima doglianza deve essere respinta; ^ per quanto concerne poi le 12 giornate di squalifica comminate con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024 sopra citato, a parere di questo giudice, la calciatrice Bottaro ha scontato completamente la sanzione irrogatale. Infatti, successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024 Bottaro Irene non disputava le seguenti gare: ^ 1) del 10.11.2024 (4 giornata di andata) Futura Ischia - Virtus Volla; ^ 2) del 17.11.2024 (5 giornata di andata) Academy Abatese 2021 - Futura Ischia; ^ 3) del 24.11.2024 (6 giornata di andata) Real Sud - Futura Ischia; ^ 4) dell'1.12.2024 (7 giornata di andata) Invictus S. Antonio Abate -^ 5) del 14.12.2024 (9 giornata di andata) Napoli Independent FC - Futura Ischia. La gara veniva sospesa al min. 3' del secondo tempo di gioco per impraticabilità del TDG e ripresa in data 15.01.2025. In data 18.12.2024, la calciatrice Bottaro Irene si trasferiva dalla società Futura Ischia alla società ACD Grumese Calcio con la quale continuava a scontare la lunga squalifica irrogatale con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024. In particolare, la Bottaro non prendeva parte: ^ 6) alla gara 28 del 28.12.2024 (10 giornata di andata) Real Sud - ACD Grumese Calcio; ^ 7) alla gara del 12.01.2025 (11 giornata di andata) ACD Grumese Calcio - LMM Montemiletto; ^ 8) la gara del 19.01.2025 (1 giornata di ritorno) ACD Grumese Calcio- Pegaso; ^ 9) la gara del 29.01.2025 (2 giornata di ritorno) Caserta Calcio Femminile - ACD Grumese Calcio; ^ 10) la gara del 9.02.2025 (3 giornata di ritorno) Futura Ischia - ACD Grumese Calcio; ^ 11) la gara del 16.02.2025 (4 giornata di ritorno) ACD Grumese Calcio - Academy Abatese 2021; ^ 12) la gara del 23.02.2025 (5 giornata di ritorno) Invictus Sant'Antonio Abate - ACD Grumese Calcio. Infine, partecipava, alla gara del 2.03.2025, oggetto del presente ricorso tra la società ACD Grumese Calcio e la società Napoli Independent FC, subentrando ad una compagna di squadra al min. 22' del secondo tempo di gioco. Come dimostrato con il lungo excursus sopra riportato la calciatrice Bottaro Irene scontava completamente le 12 giornate di squalifica irrogatele. Infatti, anche la partita disputatasi in data 14.12.2024 fra la società Napoli Independent FC e la società Futura Ischia, gara sospesa per impraticabilità del TDG, e poi ripresa in data 15.01.2025, deve considerarsi ai fini dello "sconto" di una giornata di sanzione. Alla data del 14.12.2024, correttamente, la società Futura Ischia non schierava fra le calciatrici che prendevano parte alla gara la Bottaro Irene. A parere di questo giudice, a nulla rileva la circostanza che la partita del 14.12.2024 sia stata sospesa e poi ripresa il 15.01.2025. In questo senso soccorre anche il dettato dell'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che al punto 4, lettera iii) specifica che: "i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;". Pertanto, non essendo stata inserita in distinta alla data del 14.12.2024 la Bottaro Irene scontava in quella data una delle dodici giornate di squalifica comminatale. Una diversa interpretazione del dettato normativo porterebbe per assurdo all’applicazione di una ulteriore giornata di squalifica nei confronti della Bottaro.

PQM delibera:

 ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Napoli Independent FC e, per l'effetto, confermare il risultato di 3 - 0 in favore della ACD Grumese Calcio acquisito su TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari già adottati. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

 

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