C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 31/GST del 19.03.2025 – Delibera – Gara del 8/ 3/2025 SAPRI CALCIO – ATLETICO FAIANO
Gara del 8/ 3/2025 SAPRI CALCIO - ATLETICO FAIANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Atletico Faiano con il quale la ricorrente elencava una serie di decisioni assunte dal DDG nel corso della gara rappresentandone l'erroneità e sostenendo che le stesse condizionavano al punto tale i propri calciatori in campo tanto da determinarli ad abbandonare il TDG. Rilevato che: ^ come è noto, le decisioni assunte dal DDG ex art. 10 co. 5 CGS, decisioni di carattere tecnico, non possono essere sindacate dal Giudice Sportivo; ^ a quanto si legge nel referto arbitrale, al min. 32 del secondo tempo di gioco, dopo la segnatura della rete del 2 - 0 da parte della società ospitante Sapri Calcio, si innescavano una serie di proteste da parte dei tesserati della società ricorrente Atletico Faiano con atteggiamenti irriguardosi, minacciosi e violenti nei confronti del DDG; ^ la terna veniva scortata negli spogliatoi ove attendeva l'arrivo delle Forze dell'Ordine; ^ i calciatori dell'Atletico Faiano abbandonavano il TDG.
PQM delibera:
^ infliggere, in applicazione del combinato disposto dell'art. 10 co. 1 CGS e dell'art. 53 co. 1 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara alla società Atletico Faiano con il risultato di 3 - 0 in favore della società Sapri Calcio;^ infliggere l'ammenda di € 300,00, trattandosi di prima rinuncia, alla società Atletico Faiano per avere abbandonato il TDG; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società Atletico Faiano per avere abbandonato il TDG; ^ confermare tutti provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.