C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/GST del 25.03.2025 – Delibera – Gara del 23/ 3/2025 ROCCHESE – CITTA DI CAMPAGNA 1919

Gara del 23/ 3/2025 ROCCHESE - CITTA DI CAMPAGNA 1919

 Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Città di Campagna, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Rocchese per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore in posizione irregolare, De Luca Ciro (25.07.1988). La ricorrente, nello specifico, evidenziava che il calciatore De Luca Ciro, per la stagione sportiva 2024 -2025 avesse vestito ben "quattro maglie", circostanza già segnalata a questo giudice con ricorso proposto dalla società Città Gragnano - decisione adottata in data 5.03.2025 con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 29/GST. In particolare, dalla ricostruzione effettuata dalla società ricorrente Città di Campagna il De Luca Ciro sarebbe stato tesserato: per la società Prosangiorgese (prima maglia); per la società San Vito Positano (seconda maglia); perla società San Severinese (terza maglia); infine, per la società Rocchese (quarta maglia), società con la quale prendeva parte alla gara oggetto del presente ricorso. A quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, l'utilizzo del calciatore De Luca Ciro sarebbe in contrasto con la normativa prevista dalle NOIF, così come novellate all'esito della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021 e del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 232 in vigore dal 1 luglio 2023. Letta la memoria della società resistente. Sentito nuovamente l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, già interpellato sul punto per il ricorso proposto dalla società Città di Gragnano sopra menzionato, lo stesso così ricostruiva la posizione del De Luca Ciro: ^ il calciatore De Luca è stato tesserato a favore dellasocietà Prosangiorgese in data 14.07.2020, essendo il vincolo di tesseramento effettuato dalla società Prosangiorgese in data precedente all'1.07.2023 lo stesso permane fino al 30.06.2025, così come stabilito dall'art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) - norme transitorie; ^ il calciatore, in data 17.07.2024, , veniva tesserato per la società San Vito Positano; ^ in data 29.10.2024 il calciatore De Luca veniva tesserato per la società ASD San Severinese; ^ in data 18.12.2024 veniva tesserato per la società Rocchese, con la quale disputava il proseguo della stagione sportiva e, quindi, anche la partita oggetto di ricorso. Dalla ricostruzione effettuata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND emerge in maniera plastica che il tesseramento del De Luca Ciro per la stagione sportiva 2024 - 2025 si è svolto nel rispetto delle normative previste dalle NOIF, così come recentemente novellate. A parere di questo giudice, infatti, quella che viene erroneamente considerata come "prima maglia" dalla società ricorrente, ovvero la permanenza del De Luca fra i tesserati della società Prosangiorgese, rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all'esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. L'automatico prolungamento del vincolo del De Luca Ciro con la società Prosangiorgese, non è dipeso dalla volontà delle parti è, in buona sostanza, una sorta di "tesseramento tecnico" che si è verificato ex legge per la modifica delle NOIF. Questo tesseramento, pertanto, per questo giudice non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall'art. 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024 - 2025. In questi termini cfr. la decisione n. 209 della Corte Sportiva d'Appello2022 - 2023 con la quale la Corte, pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, verificatosi nel Campionato Nazionale di serie D, nel ricostruire i movimenti e lo storico di un calciatore per il quale si segnalava il tesseramento per numero quattro società in violazione, quindi, del dettato dell'art. 95 co. 2 NOIF riteneva di dover annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso proposto. La Corte specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto "tecnico" che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all'articolo 95 co. 2 NOIF.

PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società Città di Campagna e, per l'effetto, confermare il risultato di 0 - 0 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

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