C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/GST del 01.04.2025 – Delibera – Gara del 30/ 3/2025 REAL CASAMALE – ACERRANA 1926
Gara del 30/ 3/2025 REAL CASAMALE - ACERRANA 1926
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Acerrana 1926, relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la ripetizione dell'incontro per ripetuti errori tecnici del DDG. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti e richiesta una integrazione di rapporto al DDG rilevato che: ^ a fonte delle numerose doglianze sull'operato del DDG l'unico episodio che può essere valutato da questo giudice è quello relativo alla espulsione, per doppia ammonizione, del calciatore n. 7 della società ASD Acerrana 1926 Sig. Petrella Francesco. Come chiarito dal DDG nel supplemento di rapporto il calciatore sopra citato non abbandonava mail TDG in quanto il DDG al min. 24 del secondo tempo di gioco erroneamente comminava un secondo cartellino giallo al Petrella pensando di averlo già ammonito precedentemente. Capito immediatamente di avere commesso un errore, in quanto il predetto Petrella non era mai stato destinatario fino a quel momento di un cartellino giallo, il, il DDG revocava l'espulsione comminando unicamente l'ammonizione per fallo imprudente; ^ il Sig. Petrella Francesco dalla società ASD Acerrana 1926 non lasciava mai il TDG.
PQM delibera:
^ rigettare il ricorso proposto dalla società dalla società ASD Acerrana 1926 e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.