F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0194/TFN – SD del 18 Aprile 2025 (motivazioni) – Pietro Paolella e ASD Team Nuova Florida 2005 – già ASD Ardea NF Calcio – Reg. Prot. 163/TFN-SD
Decisione/0194/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0163/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Valentino Fedeli – Presidente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21529/376pf2425/GC/SA/ep del 7 marzo 2025, depositato l’11 marzo 2025, nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato e notificato in data 11 marzo 2025, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. Paolella Pietro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), consentito e comunque non impedito che, ad opera di soggetti riconducibili alla società di cui era Presidente, allo stato non individuati, venissero sottoscritte n. 4 ricevute di pagamento in contanti apparentemente sottoscritte dal calciatore, sig. Bruno Francesco, datate 22.08.2023, 3.01.2024,15.03.2024, la cui sottoscrizione è risultata apocrifa in quanto create artificiosamente ed espressamente disconosciute dal calciatore Bruno Francesco;
- la società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paolella Pietro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 30 gennaio 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto nel registro della Procura Federale in data 20 novembre 2024 al n. 376 pf 24-25, avente ad oggetto: “Trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND per accertamenti in ordine alla presunta apocrifia della firma riferibile al calciatore Francesco Bruno apposte sulla documentazione prodotta dalla società ASD Team Nuova Florida (già ASD Ardea NF Calcio).” comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli indagati (Prot. 18015/376pf 24-25/GC/SA/ep).
L’attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa quelli indicati nella comunicazione numerate dal numero 1 al 6.
In particolare l’indagine nasceva dalla segnalazione inviata alla Procura Federale in data 28 ottobre 2024 dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti-AIC, la quale allegava la propria decisione a seguito del ricorso del calciatore Francesco Bruno nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio). Più precisamente il calciatore Francesco Bruno ha adito il Collegio Arbitrale – LND - AIC al fine di ottenere la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio) al pagamento in suo favore della somma di euro 14.349,00 a titolo di saldo di quanto pattuito nel contratto sportivo di tipo co.co.co. relativo alla Stagione Sportiva 2023-2024. Dinanzi al Collegio Arbitrale la società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio si è costituita tardivamente e produceva documentazione dunque inammissibile, nella specie quattro ricevute (n. 236 del 3.01.2024, n. 287 del 15.03.2024, n. 83 del 22.08.2023, n. 84 del 22.08.2023) che attestavano la percezione delle somme in contanti e indicavano la firma del calciatore. Il sig. Francesco Bruno ha quindi disconosciuto formalmente, innanzi al Collegio Arbitrale, la propria sottoscrizione apposta su dette ricevute, negando altresì di aver mai percepito le somme in contanti di cui alle predette ricevute e sporgeva denuncia -querela contro ignoti presso l’Ill’.mo Procuratore della Repubblica in data 25/09/2024.
Il Collegio Arbitrale, dopo aver dichiarato inammissibile la memoria della società e la documentazione prodotta in allegato alla detta memoria, in quanto trasmessa oltre il termine perentorio ex art 4.1, e dopo aver ritenuto idonee le allegazioni e le prove offerte dal ricorrente, ha ritenuto riconosciuto il debito verso il sig. Francesco Bruno e ha accolto integralmente la domanda dello stesso. Con decisione pubblicata il 24 ottobre 2024, comunicata alle parti in pari data, l’adito Collegio Arbitrale infatti ha accolto integralmente il suddetto ricorso condannando la ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio) al pagamento della somma di euro 14.339,00 in favore del calciatore Francesco Bruno, trasmettendo nel contempo gli atti alla Procura Federale in relazione alla denuncia-querela.
La Procura Federale ha accertato che le sottoscrizioni delle quattro ricevute risultavano apocrife sia per il disconoscimento del presunto autore, il calciatore sig. Francesco Bruno, effettuato anche in fase di indagine, sia mediante la semplice comparazione con le altre firme del calciatore presenti sugli atti e documenti acquisiti.
Il sig. Francesco Bruno, calciatore tesserato per la società ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), in sede di propria audizione alla Procura Federale ha dichiarato quanto segue: “Ho firmato con la società Ardea tra agosto e settembre 2023, per disputare con loro il campionato nazionale serie D girone G. Nel corso della stagione la società ha mutato la propria denominazione in ASD Team Nuova Florida 2005… Il mio primo incontro con la società è avvenuto con il sig. Danilo PIZI, vicepresidente, con il quale ho firmato il mio contratto, che però - per la società- recava già apposta la firma del sig. Pietro Paolella…i primi soldi di compenso ho cominciato a vederli a novembre inoltrato, con un bonifico di €2.310. Poi ci sono stati altri bonifici, ma non ricordo quando, fino al completamento di una somma di €9.200 che resta l’unica da me percepita, come confermato anche in sede di Collegio Arbitrale…Confermo di non aver mai ricevuto da nessun rappresentante della società altre cifre, né in contanti né con altre modalità… Confermo di non aver mai apposto alcuna mia firma su nessun modulo di ricevuta, anche perché non ho mai ricevuto alcuna dazione di denaro, né ho mai visto le ricevute presentate dalla società e pertanto come già fatto le disconosco in toto. La mia unica firma apposta da me personalmente resta quella sul contratto di ingaggio.”
Mentre i sigg.ri Pietro Paolella e Danilo Pizi, rispettivamente Presidente e vice presidente della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), ritualmente convocati dalla Procura Federale in data 9.01.2025, comunicavano per il tramite della società, le proprie assenze in audizione, adducendo la medesima giustificazione assunta in altri procedimenti, ovvero l’impossibilità del primo in quanto all’estero per lavoro, mentre il secondo, delegato dalla stessa società per la stagione 2022/23, ristretto presso il proprio domicilio in Ardea in esecuzione di una condanna emessa dalla giustizia ordinaria.
In data 11 marzo 2025, all’esito dell’attività espletata ed agli atti e documenti acquisiti, la Procura riteneva quindi necessario il deferimento del sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Team Nuova Florida 2005, nonché della stessa società (prot. 21529/376pf24-25/GC/SA/ep).
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 3 aprile 2025, notificata alle parti deferite in data 12 marzo 2025.
La fase predibattimentale
In data 28 marzo 2025 l’avv. Leonardo Mennella, in qualità di difensore della società, depositava memoria con la quale chiedeva il proscioglimento della società, in subordine in via istruttoria, richiedeva la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., mettendo a disposizione l’originale della liberatoria in possesso della società, nonché quali scritture comparative la procura alle liti rilasciata all’avv. Priscilla Palombi, il documento di identità del calciatore e l’accordo economico prodotto da controparte.
All’udienza del 3 aprile 2025 risultavano presenti l’avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Leonardo Mennella in difesa della società deferita, mentre nessuno è comparso per il sig. Pietro Paolella.
La Procura Federale, richiamandosi all’atto del deferimento, ha rilevato le evidenze probatorie a sostegno della non veridicità delle firme del calciatore Francesco Bruno apposte sulle quattro ricevute di pagamento in contanti; e il comportamento poco collaborativo del sig. Paolella, sottrattosi alle audizioni durante la fase delle indagini. Si è quindi opposta alla richiesta di verificazione della società, richiamandosi alla decisione n. 143/TFN-SD del 10 febbraio 2025. Ha concluso richiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Team Nuova Florida 2005, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.
L’avv. Mennella si è riportato ai propri scritti difensivi richiedendo il proscioglimento della società e, in via subordinata, per l’accoglimento dell’istanza istruttoria formulata per la verificazione delle firme oggetto di contestazione.
All’esito dell’udienza, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa della società deferita, ha ritenuto opportuno nel caso di specie disporre consulenza tecnica d’ufficio in materia grafologica, finalizzata a verificare la genuinità o l'apocrifia delle firme del calciatore Francesco Bruno apposte sulle quattro ricevute di pagamento in contanti, datate 22 agosto 2023, 3 gennaio 2024 e 15 marzo 2024, presenti agli atti del procedimento.
Ha nominato quindi, con apposito provvedimento, consulente tecnico la dott.ssa Elena Marchetti, fissando l'udienza del giorno 14 aprile 2025, ore 10:30, per il giuramento e la formulazione dei quesiti con facoltà delle parti di parteciparvi da remoto.
Ha altresì determinato, a carico della società deferita, il relativo compenso in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre 4% previdenziale e 22% IVA da corrispondere, entro le ore 14:00 del giorno 8 aprile 2025, a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla FIGC IT73R0100503309000000010000, con obbligo di depositare la copia della contabile bancaria sul portale del Processo Sportivo Telematico nei giorni 10 o 11 aprile 2025.
Ha poi autorizzato le parti a nominare un proprio consulente entro il termine di inizio delle operazioni peritali. Ha infine fissato la data del 20 maggio 2025 ore 14:00 per il deposito dell'elaborato peritale, mentre ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 5 giugno 2025 ore 10:30, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza (ordinanza/0046/TFNSD-2024-2025).
Tuttavia, in data 11 aprile 2025, veniva depositata dalla società, a mezzo del proprio difensore, rinuncia alla verificazione.
Il dibattimento
All’udienza del 14 aprile 2025, in sede di discussione è comparso l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, preso atto della rinuncia alla consulenza disposta d’ufficio comunicata dalla società a mezzo del proprio legale, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, ha revocato l’ordinanza n. 0046/TFNSD-2024-2025 e disposto la trattazione nel merito (ordinanza n. 0050/TFNSD-2024-2025).
Il rappresentante della Procura Federale, pertanto, si è riportato integralmente al contenuto dell’atto di deferimento esponendone origine e fatti di cui è causa e, a conclusione del suo intervento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni già formulate in occasione della precedente udienza: al sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione; - alla società ASD Team Nuova Florida 2005, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas.
In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinare rilevata di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al sig. Pietro Paolella, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.
Nel caso di specie l’attività istruttoria espletata ha ritenuto le quattro ricevute di pagamento prodotte dalla società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio) dinanzi al Collegio Arbitrale della LND-AIC, apocrife in quanto riportanti ciascuna di esse una firma palesemente non autentica e disconosciuta dal calciatore sig. Francesco Bruno, il quale, a sua volta, si è premurato di sporgere denuncia - querela contro ignoti presso la competente Procura della Repubblica in data 25 settembre 2024. Di contro, il sig. Paolella si è sottratto all’audizione non fornendo una versione differente a quella fornita dal calciatore Bruno, mentre la società deferita non ha proposto, ritualmente, nelle sedi competenti il giudizio di verificazione, quale onere specifico previsto per provare la genuinità delle firme, se non all’esito del deferimento dinnanzi all’intestato Tribunale, salvo peraltro poi rinunziarvi.
La difesa della società deferita dal momento in cui ha rinunciato alla verificazione quale prova della autenticità della firma delle scritture agli atti e disconosciute dal calciatore, non ha evidentemente provato quanto solo supposto, avvalorando dunque gli elementi probatori contrari.
Il comportamento ascrivibile al predetto deferito all’epoca dei fatti Presidente della società deferita risulta idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, a carico di quest’ultima società.
Il Tribunale reputa, inoltre, che il comportamento tenuto dalla società in sede processuale, che ha determinato effetti dilatori al tempestivo esercizio dell’azione disciplinare, giustifichi l’irrogazione delle sanzioni in misura superiore a quelle richieste dalla Procura, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Pietro Paolella, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Valentino Fedeli
Depositato in data 18 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai