F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0194/CSA pubblicata del 17 Aprile 2025 –Sig. Claudio Ferrarese
Decisione/0194/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0272/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)
Carlo Buonauro- Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo, numero di registro 0272/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Claudio Ferrarese in data 23.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 133/DIV del 18/3/2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2025, l’Avv. Maurizio Borgo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
Il sig. Ferrarese Claudio ha preannunciato la impugnazione della decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Lucchese/Campobasso del 15/3/2025, è stata inflitta allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività nell’ambito della F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 20/5/2025:
“per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva reiteratamente dall’area tecnica, protestava veementemente e ripetutamente e, uscendo dal campo, pronunciava una frase irrispettosa ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del minimo edittale previsto dalla norma sopra citata (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto All’arbitro).”
Con il reclamo, il sig. Claudio Ferrarese ha svolto motivi solo con riferimento alla entità della sanzione, chiedendo una riduzione della stessa in ragione di una serie di circostanze, sostanzialmente riconducibili alla difficile situazione in cui versa la Società Lucchese.
Più in particolare, il sig. Ferrarese evidenzia che la già menzionata crisi societaria lo ha costretto, come Direttore Sportivo, ad assumere ruoli e compiti che esulerebbero dalle sue competenze, quale quello di Dirigente addetto agli arbitri; il che, oltre ad una sovraesposizione con la città e la tifoseria, avrebbero determinato in lui uno stato di tensione, sfociato nel comportamento assunto all’indirizzo del Direttore di Gara in occasione dell’incontro Lucchese/Campobasso del 15/3/2025
Al proposito, questa Corte, pur comprendendo, umanamente, la difficile condizione in cui si trova ad operare il reclamante, evidenzia come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le circostanze addotte non sono tali da giustificare il comportamento tenuto dal sig. Ferrarese e quindi ad attenuare la sua responsabilità, attesa la condotta, peraltro reiterata, di veemente contestazione dell’operato dell’Arbitro, sfociata, in una sorta di crescendo rossiniano, in una espressione irriguardosa e ingiuriosa, posta in essere dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara.
Peraltro, la sanzione comminata nei confronti del sig. Ferrarese corrisponde sostanzialmente al minimo edittale (2 mesi) previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del C.G.S. per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce