F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0198/TFN – SD del 22 Aprile 2025 (motivazioni) – Gabriele Dekovic – Reg. Prot. 165/TFN-SD

Decisione/0198/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0165/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Salvatore Priola - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 Aprile 2025, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21976/370pf2425/GC/GR/ff del 13 marzo 2025, nei confronti del sig. Gabriele Dekovic, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 marzo 2025 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Gabriele Dekovic, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, stipulato con la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio un accordo illecito in forza del quale (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.”

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione, inoltrata dal sig. Gabriele Dekovic alla Procura Federale il 31 ottobre 2024, il quale ha lamentato che agli inizi del mese di luglio del 2023, egli, all’epoca calciatore tesserato per l’A.S.D. NK Kras Repen, è stato contattato dal sig. Luca Trevisan Tusset, nell’interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana, che gli ha proposto, per la stagione sportiva 2023-2024, di tesserarsi per l’A.S.D. Chiarbola Ponziana al fine di poter disputare il Campionato di Eccellenza del Friuli-Venezia Giulia. Acquisita la disponibilità del calciatore, il sig. Trevisan Tusset lo ha informato che avrebbe preso contatti con l’A.S.D. NK Kras Repen al fine di negoziare lo svincolo e permettere al sig. Dekovic di tesserarsi per l’A.S.D. Chiarbola Ponziana. Il 19 luglio 2023, presso la sede dell’A.S.D. Chiarbola Ponziana si sono incontrati il sig. Dekovic, il sig. Trevisan Tusset e il sig. Roberto Nordici, Presidente dell’A.S.D. Chiarbola Ponziana. In quella sede le parti hanno stipulato un accordo che prevedeva un vincolo biennale (sino al 30 giugno 2025) per il solo calciatore. Al termine della stagione sportiva 20232024 il sig. Dekovic si è rifiutato di rinnovare il tesseramento con l’A.S.D. Chiarbola Ponziana e si è accordato per tesserarsi con l’A.S.D. Muggia 1967. Alla notizia del tesseramento presso l’A.S.D. Muggia 1967, il sig. Trevisan Tusset, rivendicando il contenuto del contratto stipulato il 19 luglio 2023, ha chiesto al sig. Dekovic il pagamento dell’importo di euro 3.000,00 corrispondente a parte dell’importo che l’A.S.D. Chiarbola Ponziana aveva versato all’A.S.D. NK Kras Repen l’anno precedente per ottenere lo svincolo del medesimo sig. Dekovic. Nonostante il rifiuto del calciatore di versare alcun tipo di importo, in quanto non dovuto, il sig. Trevisan Tusset ha continuato a formulare pressioni al fine di ottenere il pagamento fino a ridurre l’importo richiesto prima ad euro 2.000,00 e poi ad euro 1.000,00. Nelle more, l’A.S.D. Chiarbola Ponziana è finanche giunta a proporre al sig. Dekovic, senza successo, di stipulare un accordo transattivo a fronte del quale il predetto avrebbe dovuto versare alla società l’importo di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per la scelta di tesserarsi presso altra società. A fronte dell’ennesimo rifiuto, la società ha significato al sig. Dekovic l’intenzione di rivolgersi ad un legale per tutelare i propri interessi. Di conseguenza, il sig. Dekovic si è rivolto al proprio legale di fiducia, tramite il quale ha depositato la segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento.

La Procura Federale, sulla base dell’attività istruttoria compiuta e previa acquisizione di vari atti e documenti, concludeva la propria attività, notificando la comunicazione di conclusione delle indagini e sostenendo un’ipotesi di responsabilità a carico dei sigg.ri Roberto Nordici, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, Luca Trevisan Tusset, all’epoca soggetto non tesserato ma svolgente di fatto attività rilevante per la medesima società e la A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio per responsabilità diretta e oggettiva per vari capi di incolpazione, tra cui anche quello contestato al calciatore sig. Gabriele Dekovic e di seguito riportato: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19.7.2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, stipulato con la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio un accordo illecito in forza del quale (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Con esclusione del sig. Dekovic, tutte le altre parti incolpate hanno formulato proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, accolta dalla Procura Federale e ratificata dal Presidente Federale.

La Procura Federale, in data 13 marzo 2025, ha disposto il deferimento del sig. Gabriele Dekovic.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato per la discussione l’udienza del 10.04.2025, con avviso ritualmente notificato.

Il sig. Dekovic, per il tramite del proprio difensore, ha fatto pervenire memorie difensive, nella prima delle quali, così testualmente ha scritto.

1. Quanto ad entrambi i capi d’incolpazione sub (a) e (b) di cui all’atto di deferimento, il deferito eccepisce la VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 101, comma 2, c.p.c., per inosservanza e/o falsa applicazione dell’art. 125, comma 4, CGS FIGC, laddove viene prescritto che: «Nell’atto di deferimento … vengono enunciate le norme che si assumono violate». Infatti, con riferimento al capo d’incolpazione sub (a), l’Ill.mo Sig. Procuratore omette totalmente d’indicare quale norma giuridica il DEKOVIC si sussume aver violato nello stipulare con la ASD CHIARBOLA PONZIANA l’asserito e presunto “accordo illecito in forza del quale avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due)”; nel merito, ha dedotto di essere stato in sostanza costretto a sottoscrivere l’accordo perché, a quella data, non avrebbe trovato altra squadra;

2. in relazione invece al capo d’incolpazione sub (b), l’Ill.mo Sig. Procuratore nell’asserire che il DEKOVIC avrebbe percepito somme di denaro a titolo di rimborso spese superiori alla soglia prevista dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 nella sua formulazione originaria, omette d’indicare precisamente quale previsione del testo normativo citato contiene un limite ai rimborsi degli atleti e, pertanto, quale specifica fattispecie astratta il DEKOVIC avrebbe violato all’atto di sottoscrivere tale (il)lecito accordo. Intanto, poiché nessuna norma contenuta nel testo legislativo indicato dall’Ill.mo Sig. Procuratore, alla data di sottoscrizione dell’accordo in parola (19.07.2023), conteneva limiti al rimborso delle spese per gli atleti “amatoriali” (ora “volontari”).

Il dibattimento

All’udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale Avv. Alessandro D’Oria il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- nei confronti del sig. Gabriele Dekovic 4 mesi di squalifica.

Per la parte deferita è comparso l’Avv. Paolo Furlan che ha concluso richiamando le difese già spiegate, tra cui una breve memoria depositata in vista dell’udienza e chiedendo il proscioglimento del proprio assistito.

La decisione

Il Tribunale ritiene che si debba dichiarare il proscioglimento del deferito.

Il capo di incolpazione, pur essendo unico, contiene due fattispecie, indicate come a) e b).

La Procura Federale ha contestato sub a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il Dekovic, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, stipulato con la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio un accordo prevedente un vincolo di tesseramento per anni 2 (due).

Sub b) perché, attraverso il detto accordo, il calciatore avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, relativi alla sola s.s.2023/2024, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Orbene, quanto all’ipotesi sub a), anche a superare l’eccezione di rito sollevata dalla difesa, il Tribunale ritiene che la natura dell’accordo, in uno alla tesi del deferito ed al suo comportamento concludente escludano la volontà del medesimo di assumere (peraltro unilateralmente) un vincolo contrattuale biennale.

Quanto al primo aspetto, l’accordo non riguardava il biennio 2023/2025. In realtà, l’impegno biennale era assunto solo dal calciatore e non dalla società che si riservava esclusivamente la discrezionalità di richiedere al calciatore il rinnovo alla fine della s.s. 2023/2024. Tanto che il tesseramento del calciatore fu depositato dalla società presso gli Uffici federali competenti solo per la s.s. 2023/2024.

Quindi, non può parlarsi di accordo biennale, ma al più di impegno unilaterale.

Quanto al secondo aspetto, il calciatore, nella fase istruttoria, ha dichiarato di non volere inizialmente sottoscrivere l’atto predisposto dalla società ma di avere poi ceduto alle pressioni della stessa per il “timore di ritrovarmi in prossimità dell’inizio della stagione sportiva senza una squadra di livello, infatti al KRAS non sarei potuto rimanere poiché i rapporti si erano incrinati ed inoltre avevo già rifiutato due offerte di squadre che militano in Eccellenza, avendo assunto l’impegno con il sig. TREVISAN…”;  e poi “ribadisco di aver sottoscritto quell’atto con l’unico intento legato alla paura di ritrovarmi senza squadra”. Appare, quindi, evidente il vizio nella formazione della volontà che priva di effetto giuridico quell’apparente impegno biennale.

Infine, quanto al terzo aspetto, la (questa sì) reale consapevolezza del calciatore era nel senso dell’inesistenza a proprio carico di un accordo biennale, tanto da essersi liberamente accordato con altra società per la s.s. 2024/2025, tranquillamente resistendo alle pressioni (di dubbia liceità) della precedente società.

Il sig. Dekovic va conseguentemente prosciolto da tale incolpazione.

In relazione alla incolpazione sub b), si osserva quanto segue.

Pur essendo stato citato nell’atto di deferimento soltanto il d,lgs, 28 febbraio 2021 n. 36, ritiene questo Tribunale che non sussista l’invocata nullità del capo di incolpazione, essendo stato comunque indicato il riferimento normativo che si intende violato. Risulta evidente che la contestazione faccia riferimento all’art. 29, comma 2, primo e secondo periodo, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 che, nella sua formulazione risalente al 19 luglio 2023, così recitava: “Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7”.

L’articolo 36, comma 7, d.lgs. cit., così recitava: “La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali”.

Il fatto è che, all’epoca della sottoscrizione dell’accordo, l’art. 29, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 non prevedeva una soglia mensile al rimborso spese. Solo successivamente, con l’art. 1, comma 22, del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 è stato introdotto un limite mensile con riferimento al rimborso spese forfettario, fissato in . 150,00 (successivamente elevato ad . 400,00 con il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito in legge 29 luglio 2024, n. 106).

Pertanto, all’epoca della sottoscrizione dell’accordo (19 luglio 2023), il rimborso spese oggetto del capo di incolpazione non costituiva illecito, perché nessuna norma allora vigente prevedeva un limite mensile al rimborso spese per l’atleta amatoriale.

Conseguentemente, il sig. Dekovic va prosciolto anche per il secondo capo di incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Gabriele Dekovic.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2025.

 

IL RELATORE

Salvatore Priola

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 22 aprile 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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