F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0199/CSA pubblicata del 24 Aprile 2025 –A.S.D. Anzio Calcio 1924

Decisione/0199/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0283/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Francesca Mite – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0283/CSA/2024-2025, proposto dalla Società A.S.D. Anzio Calcio 1924 in data 02.04.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2025, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Anzio Calcio 1924, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cori Sacha dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25 marzo 2025, in relazione alla gara Anzio Calcio 1924/Ilvamaddalena 1903, del 23.3. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società A.S.D. Anzio Calcio 1924 ammette il fatto storico, ritenendo nel contempo, che la sanzione sia eccessiva in relazione alla condotta posta in essere e alla mancanza di danni fisici patiti dal calciatore avversario.

Conclusivamente la società reclamante chiede che la sanzione sia rapportata ai minimi editabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo  è inammissibile.

Al riguardo, il Collegio rileva che sia il preannuncio che i motivi del reclamo, sono stati depositati in violazione dei termini di cui al 2 e 3 comma dell’art. 71 del c.g.s..

In particolare, il preannuncio di reclamo è stato depositato il 28.3.2025, oltre il termine del 27.3.2025, cioè tre giorni dopo la pubblicazione del com. uff. avvenuto il 25.3.2025.

Il deposito dei motivi del reclamo è stato invece effettuato oltre i 5 giorni previsti, ossia il 2.4.2025, oltre il termine del 30.3.2025.

Inoltre, il reclamo si appalesa inammissibile anche per la carenza dei motivi addotti, in violazione del comma 4, dell’art. 71 del c.g.s.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL VICE PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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