F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0200/CSA pubblicata del 24 Aprile 2025 –S.C. Trestina A.S.D.

 

Decisione/0200/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0282/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0282/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D. in data 31.03.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2025, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.C. Triestina A.S.D, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Filippo Buzzi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25 marzo 2025, in relazione alla gara Sporting Club Trestina/SandonatoTavernelle SSDRL., del 23.3. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere a gioco fermo colpito con entrambe le mani un calciatore avversario sulla nuca facendolo cadere contro un cartellone pubblicitario, senza provocare danni gravi”.

La società S.C. Triestina A.S.D nega il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando che vi è stata una normale azione di gioco alla quale non ha preso parte il sig. Filippo Buzzi.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione della squalifica rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "A gioco fermo, spingeva con entrambe le mani la nuca dell’avversario n.15 Dema, facendolo cadere ed urtare contro i cartelloni pubblicitari, tuttavia senza provocare gravi danni”.

Da detta ricostruzione appare corretta la qualificazione in termini di condotta violenta del comportamento del calciatore Filippo Buzzi e la conseguente sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ad esso inflitta.

La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38,  C.G.S., e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL VICE PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it