F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0201/CSA pubblicata del 24 Aprile 2025 –A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Decisione/0201/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0281/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0281/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce in data 01.04.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.111 del 25.03.2024,

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2025, l'Avv. Francesca Mite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 31.03.2025, la società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25/03/2025, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara al proprio tesserato, l’allenatore Michele Fini, in relazione alla gara Guidonia-Sassari calcio Latte Dolce, del 23.03.2025 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone G.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.”.

La Società considera eccessivamente gravosa la decisione del Giudice Sportivo rispetto alla condotta effettivamente tenuta dall’allenatore e contesta genericamente la ricostruzione dei fatti descritta nel referto arbitrale.

A dire della reclamante, “Le uniche parole che ha pronunciato il Mister e confermato dai vari atleti e team manager in panchina sono state le seguenti: che per mé l’azione è viziata da fuori gioco e quando vedrà le immagini in tv, il non averlo segnalato ti rimarrà sulla coscienza, aggiungendo il tuo collega inteso per l’arbitro e lì anche per essere aiutato da Voi”.

Conclusivamente, la reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2025 nessuno è comparso per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba conseguentemente essere respinto, per i seguenti motivi.

Nel referto ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex articolo 61 comma 1 C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare (cfr., ex multis, CFA, SS.UU, n. 61/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 0020/CFA-20232024), la condotta assunta dal tecnico è così descritta dal primo assistente: “Al 50 del 2t il sig. Michele Fini, allenatore della società Latte Dolce Sassari, a seguito di una prolungata protesta avverso una mia decisione, in cui uscendo dall'area tecnica pronunciava la seguente frase: 'hai la coscienza sporca, sei imbarazzante, sei venuto in mala fede'. Decidevo di comunicare l'accaduto all'ae che notificata l'espulsione”.

L’art. 36, comma 1, CGS, così come modificato dal C.U. n. 165/A del 20.4.2023, prevede, come sanzione minima, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara da parte dei calciatori e tecnici, in occasione o durante la gara.

Ad avviso di questa Corte, quella addebitata al tecnico rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36 C.G.S., dovendosi qualificare condotta ingiuriosa o irriguardosa.

Le frasi pronunciate 'hai la coscienza sporca, sei imbarazzante, sei venuto in mala fede', rivolte direttamente all’assistente dell’arbitro n. 1, recano in sé un contenuto oggettivamente irriguardoso, ai sensi della richiamata disposizione.

Pertanto, la sanzione è, ad avviso di questa Corte, congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Francesca Mite                                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it