FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.420/AA del 17/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERTINI ANDREINI SSD GALCIANESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 485 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BERTINI, Andrea ANDREINI e della società S.S.D. GALCIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BERTINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Galcianese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata partecipante al campionato di 2° Categoria, al sig. Andrea Andreini, all’epoca dei fatti allenatore con Licenza Uefa C tesserato per la società S.S.D. Galcianese, sebbene il predetto tecnico fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica di tale categoria;

Andrea ANDREINI, all’epoca dei fatti allenatore con Licenza Uefa C tesserato per la società S.S.D. Galcianese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37 comma 1 e 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024– 2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della prima squadra della società S.S.D. Galcianese partecipante al campionato di 2° Categoria, sebbene fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenare tale categoria;

S.S.D. GALCIANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Andrea Andreini e Andrea Bertini; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Andrea BERTINI,

Sig. Andrea ANDREINI,

Società S.S.D. GALCIANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea ANDREINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea BERTINI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. GALCIANESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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