FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.423/AA del 23/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DELLO RUSSO USD PIANEZZA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca DELLO RUSSO, e della società USD PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DELLO RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pianezza, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo triangolare della categoria 2017, svoltosi in data 16 novembre 2024 presso il centro sportivo di Pianezza, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, al quale hanno partecipato anche le squadre delle società Lascaris 1954 A.S.D. ed A.S.D. Almese Calcio;

USD PIANEZZA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Luca Dello Russo all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Luca DELLO RUSSO,

Società USD PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca DELLO RUSSO,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD PIANEZZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it