FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.425/AA del 23/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANDRO A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Massimo ZANDRO, e della società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo ZANDRO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pro Collegno Collegnese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che al termine della gara Pro Collegno Collegnese – Valle di Susa SC del 9.11.2024, valevole per il girone D del campionato della categoria Esordienti 1° anno 2013 della Delegazione Provinciale di Torino, all’interno degli spogliatoi i calciatori tesserati per la Pro Collegno Collegnese girassero un video, poi pubblicato sul social network Tik Tok, nel quale proferivano frasi e cori denigratori nei confronti della Valle di Susa SC;

A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il dirigente Sig. Massimo Zadro;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Massimo ZANDRO,

Società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco CASERIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimo ZANDRO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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