FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.426/AA del 24/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SEGHEZZI CLUB MILANO SSDARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 500 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo SEGHEZZI, e della società CLUB MILANO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paolo SEGHEZZI, all’epoca dei fatti Dirigente della società Club Milano SSD ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto credere al calciatore straniero e minore di età sig. M. S. che in data 6.9.2024 lo stesso fosse stato tesserato per la società Club Milano SSD ARL, nonché per aver omesso di comunicare al calciatore M.S. che in data 6.9.2024, ad insaputa dello stesso, è stato tesserato con la società Pero SSD ARL tesseramento successivamente revocato dalla F.I.G.C. in data 9.10.2024;
CLUB MILANO SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Seghezzi Paolo per i fatti come descritti nel capo di incolpazione sopra specificato;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Paolo SEGHEZZI,
Società CLUB MILANO SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido MARRONE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo SEGHEZZI,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società CLUB MILANO SSD ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.