FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.427/AA del 24/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARAMORI BIELLESE 1902
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 548 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo CARAMORI, e della società BIELLESE 1902, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paolo CARAMORI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Biellese 1902, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso il giorno 7.12.2024, dopo la gara Città di Cossato – Biellese disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato Juniores Regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, tramite il social network “instagram”, inviato all’arbitro del citato incontro un messaggio dal tenore irrispettoso e minaccioso;
BIELLESE 1902, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolo Caramori;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Paolo CARAMORI,
Società BIELLESE 1902, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro BLOTTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Paolo CARAMORI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società BIELLESE 1902;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.