C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 14/04/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAQUANA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CHIULLI WALTER PER QUATTRO ANNI CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL C.U.104/A FIGC IN RELAZIONE ALLA GARA PRO MONTESILVANO / CIVITAQUANA, DISPUTATA IL 23.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 71 del 27.3.2025 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAQUANA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CHIULLI WALTER PER QUATTRO ANNI CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL C.U.104/A FIGC IN RELAZIONE ALLA GARA PRO MONTESILVANO / CIVITAQUANA, DISPUTATA IL 23.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 71 del 27.3.2025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Civitaquana ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 45 + 7 del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra locale, i calciatori della squadra ospite protestavano in maniera smodata nei confronti dell'arbitro, strattonandolo e spintonandolo con atteggiamento aggressivo; - approfittando della confusione, il calciatore Chiulli Walter, capitano della squadra del Civitaquana, colpiva con un violento pugno all'altezza del rene destro il direttore di gara, provocandogli immediato e intenso dolore; - a seguito di tale condotta, l'arbitro provvedeva ad espellere il suddetto calciatore e, contestualmente, fischiava la fine della gara, che nel frattempo era giunta al termine; - in conseguenza dell'espulsione, tutti i calciatori del Civitaquana continuavano a trattenere e strattonare il direttore di gara, ostacolandone il rientro negli spogliatoi, nel mentre il sig. Chiulli si sfilava la fascia di capitano e, con un gesto plateale e irrispettoso, la lanciata contro la testa dell'arbitro, colpendolo; - dopo il rientro dell'arbitro negli spogliatoi, i calciatori della squadra ospite colpivano con calci e pugni le porte e le finestre dello spogliatoio del direttore di gara, tentando di entrarvi, rendendo necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine le quali, in seguito, provvedevano a scortare l'arbitro all'uscita dell'impianto sportivo per garantirne la sicurezza; - successivamente, l'arbitro, che nel frattempo era stato sottoposto alle cure degli addetti della Croce Rossa presenti nell'impianto sportivo, si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di L'Aquila, dal quale veniva dimesso con prognosi di cinque giorni, come da referto medico allegato al rapporto di gara. - Considerato che: - il comportamento del calciatore Chiulli Walter configura una condotta violenta a norma dell'art. 35 del Codice di Giustizia ossia un "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività", condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; - il comportamento degli altri componenti della squadra del Civitaquana, non identificati dall'arbitro, configurano condotte punibili ai sensi dell'art. 36 del CGS; Tenuto conto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.". - Per tutto quanto sopra esposto,
DELIBERA
1) di squalificare il giocatore del Civitaquana Sig. Chiulli Walter per 4 anni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del C.G.S., con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società in attuazione del comma 7 del medesimo art. 35 (C.U. F.I.G.C. n. 104/Adel 17.12.2014) …. omissis”. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’erroneità del provvedimento in quanto il comportamento sanzionato non era stato posto in essere dal Chiulli, bensì da altro soggetto non identificato, tanto è vero che lo stesso direttore di gara, ai sanitari del P.S. dell’Ospedale di L’Aquila ove si era recato per farsi visitare, riferiva di essere stato aggredito da persona non nota. Sostiene, inoltre, l’appellante che il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado deve essere in ogni caso riformato per inapplicabilità dell’art. 35 comma IV C.G.S. alla fattispecie in esame, poiché la condotta contestata non aveva causato alcuna lesione all’arbitro bensì un semplice trauma al fianco destro producendo, a supporto di tale tesi, una recente decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Invoca, infine, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13 comma 2 e 12 comma 1 C.G.S., quali lo stato di tensione della partita e la totale assenza di precedenti disciplinari e/o recidive in capo al Chiulli. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti sia in relazione all’aggressione subita dopo aver decretato la fine della gara, sia quanto all’identificazione del Chiulli quale soggetto responsabile del gesto. La Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
a parziale riforma della decisione impugnata, applica al calciatore Chiulli Walter la squalifica di anni due, conferma nel resto la decisione del G.S. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata. Riserva altresì il deposito della motivazione nei termini di rito.
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