F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0204/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –SSD Chieti FC 1922 Srl

Decisione/0204/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0287/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite – Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0287/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD Chieti FC 1922 Srl in data 08.04.2025,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 81 del giorno 1.4.2025.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.04.2025, il dr. Antonino Tumbiolo e uditi per la reclamante l'Avv. Antonio Pimpini e il Sig. Stefano Tocci; ritenuto in fatto e considerato  in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La SSD Chieti FC 1922 Srl   ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Gueye Mamadou Moustapha in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Sambenedettese SSDARL/Chieti F.C. 1922 S.r.l. del 29.03.2025 (cfr. Com. Uff. n. 81del giorno 1.4.2025).

Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 gare effettive, motivando così il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, colpito con calci e strattonate alcuni calciatori avversari, tentando reiteratamente di colpire i medesimi con dei pugni. Manteneva un atteggiamento aggressivo e minaccioso e veniva allontanato dai propri dirigenti. ( R A - R AA ) ".

La società reclamante, nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene che il provvedimento sanzionatorio è erroneo, illegittimo e sproporzionato, avendo il calciatore reagito ad una frase offensiva e con chiari contenuti razzisti nei suoi confronti.

Afferma la reclamante che al termine della gara il calciatore sarebbe stato insultato con frasi ingiuriose a sfondo razzista e sarebbe stato aggredito da una persona adulta, presumibilmente un dirigente, che gli avrebbe messo le mani sul collo e e da altri giocatori della Sambenedettese.

A seguito di ciò il calciatore avrebbe avuto una reazione incontrollata e violenta scagliandosi contro gli avversari cercando di colpire in modo casuale non potendo individuare chi lo avesse aggredito e detto tale frase.

Al fine di avvalorare tale ricostruzione dei fatti vengono prodotte due dichiarazioni di 2 tesserati.

La società reclamante conclude chiedendo che, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso e della buona condotta dell'interessato, la Corte, nella sua più ampia discrezionalità, riduca la sanzione, tenuto conto delle circostanze dedotte e dei documenti allegati.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 16 aprile 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale così viene descritto quanto successo:

"A seguito del triplice fischio finale, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, si verificava un episodio di mass confrontation che coinvolgeva un numero significativo di tesserati della Sambenedettese Ssdarl e del CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

L'alterco, originatosi in circostanze non chiaramente identificabili, assumeva rapidamente connotazioni di elevata intensità, degenerando  in atti  di  violenza e intimidazione.

Nel corso di tale frangente, si distinguevano  i seguenti: (Il calciatore n.9 della  SAMBENEDETTESE SSDARL, CALVARESI MAURIZIO)  (Il Dirigente Allenatore della SAMBENEDETTESE  SSDARL,   SAGGIOMO  FABIO)( (Il calciatore n.7 del CHIETI F.C.  1922  S.R.L. ,  GUEYE MAMADOU MOUSTAPHA)

Le decisioni disciplinari di espulsione relative alle suddette condotte sono state adottate dopo un'attenta  valutazione  dell'accaduto e un confronto con i collaboratori arbitrali, AA1  JUSTIN DERVISHI e AA2 ALESSIO CANTARINI.Si invita, pertanto, a prendere visione  delle loro segnalazioni   all'interno del referto di gara.

Tutte le espulsioni derivanti dalla mass confrontation sono state debitamente comunicate ai dirigenti responsabili delle rispettive  squadre  negli  spogliatoi."

In particolare l'arbitro nello stesso referto, con riferimento al calciatore  Gueye Mamadou Moustapha specificava quanto segue:

A seguito del triplice fischio finale, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, si verificava un episodio di mass confrontation che coinvolgeva un numero significativo di tesserati della SAMBENEDETTESE SSDARL e del CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

L'alterco, originatosi in circostanze non chiaramente identificabili, assumeva rapidamente connotazioni di elevata intensita, degenerando in atti di violenza e intimidazione.

Nel corso di tale frangente, si distingueva per il suo comportamento altamente antisportivo e intimidatorio del calciatore n.7 del CHIETI F.C. 1922 S.R.L., GUEYE MAMADOU MOUSTAPHA, il quale, con attitudine marcatamente provocatoria, si scagliava ripetutamente contro calciatori e dirigenti avversari (non identificati), tentando in più occasioni di instaurare un contatto fisico con l'intento di alimentare il conflitto. L'atleta, nel corso dell alterco, riusciva a colpire piu volte alcuni componenti della squadra locale mediante spinte e strattoni di media e alta intensita, cercando altresì di sferrare colpi con il pugno, sebbene senza successo. Il suddetto veniva infine allontanato dal terreno di gioco con difficoltà dai propri compagni di squadra e dirigenti, mentre continuava a manifestare atteggiamenti minacciosi e ostili nei confronti degli avversari.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi prospettati da chi propone il reclamo, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio operato.

Nel caso di specie, tenuto conto del referto arbitrale, si ritiene che non possa assumere rilevanza nel presente giudizio la supposta aggressione subita e le frasi razziali riferite perché prive di riscontro probatorio attendibile.

Pur tuttavia, alla luce delle risultanze processuali e considerato il fatto specifico, ed in particolare la situazione venutasi a creare a seguito della mass  confrontation, questa Corte ritiene, ferma restando la configurazione della fattispecie come riconducibile alla norma di cui all’art.38 CGS,  di poter ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 6 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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