F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0209/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.
Decisione/0209/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0293/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Nicola Durante - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0293/CSA/2024-2025, proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. in data 07.04.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 141/DIV del 03.04.2025;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla riunione, tenutasi in videoconferenza del giorno 16.04.2025, il Cons. Nicola Durante e udita l'Avv. Sara Agostini per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
L’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 141/DIV del 03.04.2025, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Pro Patria – Atalanta U23, disputata il 02.04.2025, ha irrogato al calciatore Raffaele ALCIBIADE la sanzione la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, di cui una per recidività in ammonizione, “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo mordeva sulla spalla sinistra, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2, supplemento r. Assistente Arbitrale n. 2).”.
Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione o la sua conversione in sanzione pecuniaria.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 16 aprile 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che il fatto per cui si procede risulta così descritto nel supplemento di rapporto del secondo assistente arbitrale: “Al termine della gara sono rimasto con lo sguardo rivolto verso la coppia e vedo chiaramente mordere il locale n. 13 ALCIBIADE R. sulla spalla sinistra del n. 9 DE NIPOTI T.; DE NIPOTI cade a terra, poi si alza e se ne va, non sono riuscito a capire il danno recato. I due dopo l’evento non venivano più a contatto”.
Ciò premesso, il reclamo va respinto laddove assume che la condotta non sia qualificabile come violenta, per la modestia dell’atto e per l’assenza di conseguenze a carico dell’avversario, che neppure denunziava l’accaduto.
Sul punto, il Collegio osserva preliminarmente che il referto dell’assistente arbitrale costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).
Andando, poi, alla qualificazione giuridica dell’atto descritto, occorre specificare che integra la fattispecie di “ condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).
Al contrario, l’ipotesi di “condotta antisportiva”, di cui all’art. 39 C.G.S., si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
Avuto contezza di ciò, appare indubitabile che un morso sulla spalla, di entità tale da cagionare la caduta a terra dell’aggredito, costituisce un atto violento intenzionale, se è vero che, come riferito nel rapporto, “i due calciatori già battibeccavano negli ultimi 10 minuti di gara”.
Venendo agli aspetti sanzionatori, essi sono codicisticamente prescritti nel minimo in tre giornate di squalifica.
Il giudice sportivo ha ritenuto di aumentare tale soglia a quattro giornate di squalifica, così argomentando: " considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la perpetrazione della condotta a gioco fermo".
Ritiene tuttavia il Collegio che il concorso tra queste due circostanze, di natura la prima attenuante e la seconda aggravante, possa essere risolto rideterminando una giornata di squalifica nell'ammenda di € 500,00.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 500,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce