F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0101/CFA pubblicata il 5 Maggio 2025 (motivazioni) – PFI-Sig. Cedric Fofana- A.S.D. Olimpia Merano-sig. Nicola Jurcevic-U.S.D. Laghetti Raiffeisen

Decisione/0101/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0100/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0100/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 27.03.2025 contro il sig. Massimiliano Dal Piaz e la U.S.D. Laghetti Raiffeisen nonché contro il sig. Cedric Fofana e la A.S.D. Olimpia Merano;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano n. 54 del 21 marzo 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 24.04.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per il reclamante e l’Avv. Andrea Esposito per la società A.S.D. Olimpia Merano e per il Sig. Cedric Fofana; è presente altresì il Sig. Fortunato Angotti; nessuno è comparso per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen e per il Sig. Massimiliano Dal Piaz; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Su segnalazione del Giudice sportivo la Procura federale interregionale ha svolto indagini su fatti violenti – non riportati nel referto arbitrale – avvenuti il 21/9/2024 al termine della gara tra USD Laghetti Raiffeisen e ASD Olimpia Merano, valida per il girone A del campionato provinciale di 1^ categoria.

All’esito, la Procura federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale territoriale:

- il giocatore Nikola Jurcevic, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Laghetti, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, al termine della gara, colpito al volto con uno schiaffo il calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano sig. Luca Schoenthaler, nonché per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, al termine della gara stessa rivolto la seguente espressione al sig. Cedric Fofana, calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano: “Dovresti andare a spacciare davanti alla stazione di Bolzano”;

- il giocatore Massimiliano Dal Piaz, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen, per la violazione della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione della stessa gara, rivolto le seguenti espressioni al sig. Cedric Fofana, calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano: “sei scarso”, “sei un coglione”, “capisci l’italiano quando ti parlo”, “testa di cazzo”, “hai il permesso di soggiorno”;

- il giocatore Cedric Fofana, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, sempre al termine della gara, colpito al petto il sig. Jimmy Pellegrini, vice presidente della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen;

- la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Nikola Jurcevic e Massimiliano Dal Piaz, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. Olimpia Merano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cedric Fofana, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nel prosieguo la Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il sig. Nikola Jurcevic 15 giornate di squalifica;

per il sig. Massimiliano Dal Piaz 10 giornate di squalifica:

per la società USD Laghetti Raiffeisen 1000 euro di ammenda;

per il signor Cedric Fofana 5 giornate di squalifica;

per la società ASD Olimpia Merano 400 euro di ammenda.

Nel corso del giudizio il sig. Jurcevic ha concordato con la Procura l’applicazione di una pena su richiesta, pari a 10 giornate di squalifica.

Con la decisione di I^ grado il Tribunale ha irrogato al sig. Dal Piaz la sanzione di 2 giornate di squalifica e alla USD Laghetti Raiffeisen l’ammenda di euro 300.

Il Tribunale ha invece prosciolto il sig. Fofana e conseguentemente la ASD Olimpia Merano.

A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato che le espressioni proferite dal sig. Dal Piaz avevano carattere ingiurioso ma non razzistico e che alla società andavano applicate attenuanti, essendosi la stessa prontamente scusata con gli avversari per l’accaduto.

Il Tribunale ha poi assolto il sig. Fofana rilevando che il giocatore aveva colpito il dirigente involontariamente, nel tentativo di divincolarsi da quanti lo trattenevano per impedirgli ogni contatto con gli avversari.

La decisione di primo grado è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla Procura federale la quale ne domanda la integrale riforma, con applicazione delle sanzioni già richieste in prime cure.

A sostegno dell’impugnazione la reclamante osserva in primo luogo che le frasi pronunciate dal sig. Dal Piaz hanno un evidente contenuto razzistico e che la USD Laghetti Raiffeisen non ha titolo alla concessione delle attenuanti valorizzate dal Tribunale.

In secondo luogo la reclamante contesta il capo di decisione relativo al proscioglimento del sig. Fofana (e conseguentemente dell’ASD Olimpia Merano), tornando a sostenere che il giocatore ha volontariamente aggredito il dirigente della squadra avversaria.

Nel corso dell’udienza si sono costituiti la ASD Olimpia Merano ed il sig. Cedric Fofana, insistendo per il rigetto del gravame nella parte che li riguarda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato nella parte rivolta a contestare il capo della decisione di primo grado con il quale il Tribunale ha qualificato le espressioni pronunciate dal signor Massimiliano Dal Piaz nei confronti del giocatore avversario Cedric Fofana quali aventi un contenuto meramente ingiurioso ma non razzistico.

2. Come è noto, tra i principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato quello di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza».

Trattasi di disposizione avente finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del Codice di giustizia sportiva, il quale così dispone: «Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo evidenziato come la disposizione sia volta a reprimere comportamenti che determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità e ledano il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).

Ne consegue – in coerenza, del resto, con quanto specificamente previsto nell’ordinamento sportivo internazionale – che il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, e la condotta discriminatoria, sanzionabile invece ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Codice stesso, risiede nel fatto che la fattispecie della discriminazione è integrata allorchè l’espressione offensiva o ingiuriosa mira specificamente a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona o del gruppo cui è indirizzata in ragione della loro diversità per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine anche etnica, di condizione personale o sociale.

2.1 Tanto precisato, riesce veramente arduo comprendere, a giudizio di questa Corte, come il Tribunale territoriale possa non aver colto già in prima battuta il carattere inconfondibilmente discriminatorio e razzistico delle espressioni pronunciate dal sig. Dal Piaz, con evidente riferimento alla nazionalità di origine del Fofana, alla messa in dubbio della capacità di questi di comprendere l’idioma del Paese in cui vive e pratica attività sportiva nonché della regolarità della sua permanenza in Italia.

A ciò deve aggiungersi che – come testimoniato da vari soggetti nel corso delle audizioni tenute dalla Procura – il deferito e il sig. Jurgevic durante la gara hanno proferito nei confronti del Fofana ulteriori insulti gravissimi (“Dovresti andare a spacciare davanti alla stazione di Bolzano; perché non sei morto durante il tragitto con il barcone”) la cui connotazione razzistica è del tutto evidente, trattandosi appunto di frasi volte a discriminare il giocatore avversario in relazione al gruppo etnico extracomunitario di appartenenza.

2.2 Il Tribunale si è limitato a ritenere, in modo del tutto apodittico:” Le parole proferite sono, senza dubbio, del contenuto offensivo e ingiurioso. Secondo il Tribunale, le parole proferite, seppur offensive e dispregiative, non possono considerarsi espressioni discriminatorie per motivi di nazionalità, di origine etnica e di condizione personale o sociale della persona offesa.”.

In tal modo, tra l’altro, il Tribunale ha derogato vistosamente al principio secondo cui la decisione del giudice sportivo deve essere motivata ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 2, comma 4, del CGS CONI e, in via generale dell’art. 111 della Costituzione.

L’indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all’art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonché́ quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame.

L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (ex multis: CFA, SS.UU., n. 16/2024-2025).

2.3 Da quanto esposto consegue chiaramente, a giudizio di questa Corte, da un lato che il sig. Dal Piaz va sanzionato per la grave violazione dell’art. 28 del Codice di giustizia sportiva da lui volontariamente posta in essere; dall’altro che la sanzione minima edittale (dieci giornate di squalifica) prevista dal citato articolo e in concreto richiesta dalla Procura non appare adeguatamente afflittiva, in relazione appunto alla inciviltà inescusabile del comportamento di stampo razzistico tenuto dal deferito.

Come ormai del tutto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva affida agli organi di giustizia sportiva il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Ne deriva che il giudice sportivo può modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti per adeguare la misura sanzionatoria al disvalore della condotta, rispetto alla quale la pena deve avere un adeguato effetto dissuasivo. Nell’esercizio di tale potere il giudicante, nel determinare la sanzione da comminare per la violazione accertata, non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può infliggere anche sanzioni disciplinari più gravi, per specie e misura, di quella prospettata dalla Procura, purché beninteso la pena concretamente applicata sia rispettosa dei limiti fissati dalle norme federali. (cfr. per tutte CFA, SS.UU. n.92/2024-2025).

In applicazione di tali criteri, la Corte reputa equo sanzionare il signor Massimiliano Dal Piaz con la squalifica per 15 giornate, da scontare nel campionato di competenza.

3. Per quanto riguarda poi la sanzione (ammenda di euro 300) irrogata alla USD Laghetti Raiffeisen per acclarata responsabilità oggettiva la Procura ne evidenzia in generale il carattere non afflittivo.

La reclamante contesta poi, nello specifico, la decisione del Tribunale di valorizzare a titolo di attenuante in favore della società la collaborazione che la stessa avrebbe prestato nel corso delle indagini.

Anche questo mezzo risulta fondato, in primo luogo in quanto la sanzione - pressoché simbolica - applicata dal Tribunale alla società non risulta in alcun modo proporzionata alla effettiva gravità del comportamento discriminatorio posto in essere dai suoi tesserati.

3.1 D’altra parte, come appunto dedotto dalla Procura, non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 128, comma 1, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “ In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte “In particolare, l’impiego della congiunzione ‘e’ fra la locuzione ‘ ammissione di responsabilità’ e ‘collaborazione’ implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, quindi che all’ammissione delle proprie responsabilità debba aggiungersi una collaborazione, concetto diverso da quello di confessione, che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità e quindi un contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all’accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note.” (cfr.  CFA, Sez. I, n. 15/2022-2023).

3.2 Ugualmente fondato è il reclamo là dove si sostiene che la riduzione della sanzione può operare su proposta della Procura federale, così significando che soltanto l’Organo inquirente è in condizione di valutare la bontà ed efficacia della collaborazione prestata. La norma, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame, dovendosi escludere che la Procura federale abbia proposto alcuna riduzione della sanzione.

Da quanto esposto consegue che alla USD Laghetti Raiffeisen va irrogata una ammenda pari a euro 1000, come richiesto dalla Procura.

4. Il reclamo non risulta invece fondato nella parte volta a stigmatizzare il capo della decisione di primo grado portante il proscioglimento del giocatore Cedric Fofana dall’accusa di aver colpito il dirigente della squadra avversaria sig. Jimmy Pellegrini.

Come risulta dagli atti, il sig. Pellegrini, nel corso dell’audizione del 12 novembre 2024, ha dichiarato alla Procura di aver ricevuto – mentre al termine dell’incontro cercava di separare i giocatori delle due compagini - un pugno al petto da parte del calciatore con la maglia numero 5 della società Olimpia Merano (cioè il sig. Fofana) il quale, all’improvviso, si sarebbe avvicinato a lui aggredendolo.

Al riguardo si ricorda che, come precisato dalla Corte di cassazione, la dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi e portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).

Nel caso all’esame, però – come rilevato dal Tribunale – l’accusa nei confronti del sig. Fofana non trova adeguato riscontro né nelle deposizioni istruttorie degli altri tesserati raccolte dalla Procura né soprattutto nei filmati acquisiti dal Comitato provinciale ed allegati agli atti.

Per quanto riguarda le ulteriori testimonianze, nessuno dei soggetti presenti sul campo in quel momento e uditi in istruttoria risulta aver rilevato l’episodio.

Per quanto riguarda i filmati, pur in generale non perspicuamente decifrabili, essi mostrano abbastanza chiaramente come il sig. Fofana arretri muovendo il braccio dall’alto verso il basso, mentre il sig. Pellegrini lo sospinge decisamente poggiandogli le mani sul petto, il che contrasta frontalmente con quanto riportato dal dirigente circa la dinamica dell’episodio.

A ciò deve poi aggiungersi che nelle originarie mail di segnalazione la stessa società Laghetti ha fatto riferimento a “uno spintone” ricevuto dal Dirigente, e non ad un pugno come poi da questi sostenuto.

Alla luce di tali risultanze appare condivisibile il giudizio del Tribunale il quale ha ritenuto che il deferito abbia semplicemente cercato di allontanare da sé le braccia del Pellegrini, senza porre in essere una condotta violenta o aggressiva, cioè caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a porre in pericolo l’integrità fisica del dirigente.

Ne consegue che il reclamo va respinto nella parte volta a chiedere sanzioni nei confronti del sig. Cedric Fofana e, conseguentemente, della ASD Olimpia Merano.

5. Alla luce delle esposte considerazioni, la decisione impugnata va riformata nella parte relativa alla posizione del sig. Massimiliano Dal Piaz al quale sono irrogate 15 giornate di squalifica e della USD Laghetti Raiffeisen alla quale è irrogata l’ammenda di euro 1.000; la decisione stessa va invece confermata nella parte riguardante il proscioglimento del sig. Cedric Fofana e della Olimpia Merano ASD.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimiliano Dal Piaz: squalifica per 15 (quindici) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza;

- alla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen: ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it