F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0201/TFN – SD del 5 Maggio 2025 (motivazioni) – Ricorso della società Casertana FC – Reg. Prot. 187/TFN-SD

Decisione/0201/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0187/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 aprile 2025, sul ricorso proposto dalla società Casertana FC nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e della ACR Messina Srl, per la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, del C.U. della FIGC n. 237/A del 28 marzo 2025, del C.U. della LND n.420 del 28 marzo 2025, del C.U. della Lega Pro n. 268/L del 31 marzo 2025 e del C.U. della Lega Pro n. 143/DIV del 7 aprile 2025, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto dalla Società Casertana FC, che ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, del C.U. della FIGC n. 237/A del 28 marzo 2025, del C.U. della LND n. 420 del 28 marzo 2025, del C.U. della Lega Pro n. 268/L del 31 marzo 2025 e del C.U. della Lega Pro n. 143/DIV del 7 aprile 2025.

Il ricorso introduttivo

La Società Casertana FC, con il patrocinio del Prof. Avv. Filippo Lubrano, dell’Avv. Enrico Lubrano e dell’Avv. Pietro Cierro, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

- violazione dell’art. 49, lett. b), par. VII, comma 2, delle NOIF, che prevede che venga disposta la retrocessione diretta dell’ultima in classifica;

- violazione dell’art. 50, commi 1 e 2, delle NOIF, che prevede che ogni modifica dell’art. 49 NOIF venga emanata con delibera del Consiglio Federale e possa avere efficacia a decorrere dalla stagione successiva;

- violazione del principio della gerarchia delle fonti, non potendo le NOIF – siccome di natura regolamentare, di competenza del Consiglio Federale – essere modificate in forza di un Comunicato Ufficiale (quest’ultimo di natura amministrativa).

La ricorrente ha, in definitiva, chiesto di accertare e dichiarare l’asserita illegittimità dei gravati Comunicati Ufficiali e, per l’effetto, di annullarli, previa sospensione della loro efficacia, con conseguente accertamento della retrocessione diretta della Società ACR Messina Srl e della non necessarietà della disputa dei play out da parte della Società Casertana FC contro la detta Società ACR Messina Srl.

La memoria difensiva della Società ACR Messina Srl

Si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli Avvocati Luis Vizzino e Flavia Tortorella, la Società ACR Messina Srl.

Ha, anzitutto, chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale, non essendosi ancora conclusa la regular season.

Ha, quindi, instato per il rigetto delle domande in ragione della correttezza dell’operato federale, conseguente al restringimento delle squadre partecipanti al Campionato di Serie C, Girone C, in presenza di due sanzioni interdittive irrogate dagli Organi di giustizia endofederale.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della Società Casertana FC

Con apposito atto, la Società Casertana FC, essendosi, in seguito ai risultati dell’ultima giornata di Campionato di Serie C, Girone C, classificata in terzultima posizione (con n. 32 punti, pertanto davanti alla Società Calcio Foggia 1920 Srl e alla Società ACR Messina Srl), ha chiesto dichiararsi la “cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse per la questione in oggetto, con ogni conseguenza di legge e con compensazione delle spese e degli onorari”.

 

La riunione del 7 gennaio 2025

Alla riunione del 29 aprile 2025, è comparsa la Società Casertana FC, che ha insistito per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

È, altresì, comparsa la Società ACR Messina Srl, che, reiterando le eccezioni formulate in memoria, ha chiesto la condanna di parte avversa alla refusione delle spese processuali. Nessuno è comparso per le altre parti.

I motivi della decisione

Occorre, anzitutto, premettere che, anche al processo sportivo, si applica il principio della ragione più liquida, siccome a propria volta radicato nel canone di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.; lo stesso attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino ictu oculi di evidente e ragionevole soluzione (ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).

Ciò premesso, posta la pacifica immanenza al processo sportivo della clausola di cui all’art. 100 cpc, le domande veicolate in giudizio devono essere sorrette da un interesse diretto, concreto e attuale; interesse che deve sussistere dalla fase aurorale del processo alla sua conclusione (ad es., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 24 settembre 2018, n. 61, che precisa come il Giudice sia, in ogni stato e grado, onerato a verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una pronuncia nel merito).

La dichiarazione, presente nel fascicolo, con cui la Società Casertana FC ha dato atto di non avere più interesse alla causa, impedisce ogni decisione sul merito di quest’ultima, dovendo il giudizio – in disparte ogni valutazione in tema di ammissibilità del ricorso – arrestarsi a una declaratoria di improcedibilità per sopraggiunto venir meno della condizione dell’azione di cui all’art. 100 cpc.

L’assoluta novità delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 5 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it