F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0202/TFN – SD del 9 Maggio 2025 (motivazioni) – Giovanni Rizzi – Reg. Prot. 182/TFN-SD
Decisione/0202/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0182/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella - Presidente (Relatore)
Claudio Croce – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24445/451pf24-25/GC/SA/fm del 9 aprile 2025, depositato il 10 aprile 2025, nei confronti del sig. Giovanni Rizzi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 24445/451pf24-25/GC/SA/fm del 9 aprile 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Giovanni Rizzi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione di Policoro, attualmente associato presso la sezione AIA di Matera, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 4, lett. g) e m) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 24 ottobre 2024, in occasione dell’assemblea Regionale Elettiva dei Delegati all’Assemblea Generale AIA, svolto attività propagandistica e di proselitismo elettorale consistita nell’aver richiesto al sig. Antonio Anio Negro, arbitro effettivo della sezione AIA di Policoro, la sottoscrizione della scheda di presentazione candidatura a Presidente di Sezione dell’associato Giovanni Dell’Orco prima della formale indizione dell’Assemblea Elettiva per l’elezione del Presidente di Sezione tenutasi in data 22 novembre 2024.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Vice Presidente Vicario della Sezione AIA di Policoro in ordine alla condotta antiregolamentare posta in essere dall’associato Giovanni Rizzi in occasione delle elezioni dei Delegati Regionali”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 dicembre 2024 al n. 451 pf 24–25.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati sentiti i signori: Massimo Petrocelli, attuale presidente della sezione AIA di Policoro; Antonio Anio Negro, Donato Maria Andriulli e Francesco Rinaldi, aa.ee. appartenenti alla sezione AIA di Policoro; Giovanni Rizzi e Giovanni Dell’Orco, aa.ee. della Sezione AIA di Matera.
Sono stati acquisiti i seguenti documenti: segnalazione e relativa integrazione pervenute alla Procura Federale in data 13 novembre 2024 e 14 novembre 2024 da parte del vice presidente della sezione AIA di Policoro, sig. Paolo Affuso; convocazione dell’assemblea elettiva della sezione AIA di Policoro datata 13 novembre 2024; scheda di presentazione candidatura Presidente di Sezione sottoscritta dall’associato sig. Massimo Petrocelli in data 15 novembre 2024; verbale dell’assemblea e delle operazioni dell’Ufficio di Presidenza Sezionale del 22 novembre 2024.
All’esito della notifica della CCI il procedimento è stato definito nei confronti del sig. Giovanni Dell’Orco ai sensi dell’art. 126 CGS-FIGC; Giovanni Rizzi non ha svolto attività difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 8 maggio 2025, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 8 maggio 2025, svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte il Sostituto Procuratore Federale, avv. Enrico Liberati che, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto il suo accoglimento e irrogarsi la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.
Nessuno è comparso per Giovanni Rizzi.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Il 13 novembre 2024, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Basilicata trasmetteva la segnalazione del 12 novembre 2024 del V. Presidente della Sezione AIA di Policoro con cui questi, per quanto d’interesse, lo informava che l’a.e. Giovanni Rizzi, la sera del 24 ottobre 2024, nel corso delle elezioni per i Delegati Regionali, chiedeva agli associati Antonio Anio Negro e Donato Maria Andriulli la sottoscrizione della Scheda di Presentazione Candidatura dell’a.e. Giovanni Dell’Orco alla carica di Presidente della Sezione di Policoro.
Secondo la segnalazione, l’associato Negro aveva riferito la circostanza che lo aveva visto destinatario della richiesta, mentre l’associato Massimo Petrocelli aveva confermato l’episodio che aveva visto quale destinatario della richiesta l’associato Donato Maria Andriulli.
L’associato Antonio Anio Negro ha confermato la circostanza riferita al Rizzi anche in sede di audizione. Ha infatti dichiarato di essere stato avvicinato dal Rizzi, la sera in cui si svolgevano le elezioni dei Delegati regionali, nel mentre si trovava all’esterno della sezione; che questi gli aveva chiesto la sottoscrizione della “scheda per la lista di Giovanni Dell’Orco”; di non avere aderito alla richiesta e di avere riferito la circostanza al Presidente Vicario Anfusso.
Lo stesso Dell’Orco, la cui posizione è stata definita ai sensi dell’art. 126 CGS, in sede di audizione, ha dichiarato di avere avuto un iniziale interesse alla candidatura, cui aveva successivamente rinunciato pur in presenza dell’impegno a proprio favore di vari associati.
Il contenuto della dichiarazione resa dal Nigro, la cui attendibilità non è stata posta in discussione, e su cui non vi è motivo di dubitare, del resto confermata dal dichiarato interesse del Dell’Orco alla candidatura, consente di affermare con ragionevole certezza la disciplinare responsabilità del deferito.
Ed invero, i fatti ascritti al Rizzi, qui deferito, risalgono al 24 ottobre 2024, quando non era ancora stata convocata l’Assemblea elettiva sezionale, in effetti convocata il successivo 13 novembre 2024.
Tanto configura chiara violazione dell’art. 42, commi 1 e 4, lett. g) e m) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, essendo vietato agli Arbitri, che devono “svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (co. 1), “di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo” (co. 4, lett. g) e “di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA” (co. 4, lett. m).
Quanto alla sanzione da irrogare, si ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e che, per tale ragione, deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.”
Fatta applicazione degli esposti principi, pertanto, visto l’art. 63, co. 1 del Regolamento AIA, e tenuto conto della natura e della gravità della condotta dell’associato (co. 2, art. cit.), in adesione alla richiesta della procura federale, sanzione congrua è quella della sospensione di mesi 3 (tre).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giovanni Rizzi la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Amedeo Citarella
Depositato in data 9 maggio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai