F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0203/TFN – SD del 13 Maggio 2025 (motivazioni) – Nicola Bisazza, Christian Vito Candela e ASD Unione Sportiva Albenga – Reg. Prot. 181/TFN-SD
Decisione/0203/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0181/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Claudio Croce – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24199/566pf2425/GC/SA/ep del 7 aprile 2025, depositato il 9 aprile 2025, nei confronti dei sigg.ri Nicola Bisazza e Christian Vito Candela, nonché nei confronti della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il presente procedimento trae origine dall’esposto inoltrato a mezzo p.e.c. in data 18.12.2024, alla Procura Federale, dal sig. Sangare Traore Bandjougou, già tesserato nella stagione 2024-2025 per la ASD Unione Sportiva Albenga per segnalare l’asserita condotta discriminatoria assunta dalla dirigenza della ASD Unione Sportiva Albenga nei suoi confronti.
Il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 gennaio 2025 al n. 566pf24-25.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha disposto le audizioni del sig. Nicola Bisazza e del sig. Christian Vito Candela (che non si è presentato avanti al Collaboratore della Procura Federale) e, all’esito dell’istruttoria, ha notificato, in data 18 marzo 2025, ai sigg.ri Nicola Bisazza e Christian Vito Candela ed alla società ASD Unione Sportiva Albenga, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini
Gli incolpati non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno presentato memorie difensive.
Con atto del 7 aprile 2025, la Procura Federale ha deferito i sigg.ri Nicola Bisazza, Christian Vito Candela e la società ASD Unione Sportiva Albenga per rispondere:
1. il sig. Nicola Bisazza, all’epoca dei fatti dirigente dotato dei poteri di legale rappresentanza della ASD Unione Sportiva Albenga: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 3 e 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, in data 19.10.2024 ed in occasione di una conversazione telefonica con l'Avv. Alessandro Monfrecola, procuratore del sig. Sanagre Traore Bandjougou, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Unione Sportiva Albenga, fatto riferimento a quest'ultimo utilizzando le seguenti espressioni ingiuriose e discriminatorie per motivi di razza: “gli darò tanti di quei calci in culo che lo faccio diventare bianco”; "guarda che gli insegno a vivere, va a raccogliere i pomodori e i carciofi qui ad Albenga"; "deve venire con i soldi in bocca, che lo prendo a calci in culo sto negro di merda"; "questo è proprio deficiente, un negro di merda"; "si vende le Balenciaga o le Gucci e mangia sto negro di merda"; "in culo, gli do tanti di quei calci in culo a sto negro"; "sono calci in culo a questo negro di merda, mi sono dato da fare e questo è il riconoscimento, indegno pezzo di merda e infame";
2. il sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della ASD Unione Sportiva Albenga:
della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
3. la società ASD Unione Sportiva Albenga a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Bisazza e Christian Vito Candela, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’8 maggio 2025, non sono pervenute memorie dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 maggio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Bisazza, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per il sig. Christian Vito Candela, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Unione Sportiva Albenga, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Nessuno si è collegato per i deferiti
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulti sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.
L’attività di indagine versata in atti, ha, infatti, consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti. In particolare, il sig. Sangare Traore Bandjougou ha allegato all’esposto presentato alla Procura Federale, un file audio di un colloquio telefonico tra il sig. Nicola Bisazza e l’Avv. Alessandro Manfrecola, procuratore del calciatore denunciante. Tale colloquio telefonico è stato così trascritto:
- BISAZZA Guarda che io se vuoi lo sistemo, gli do tanti di quei calci in culo che lo faccio diventare bianco
- MONFRECOLA Perché, che ti ha fatto?
- BISAZZA Cose che continua a fare. Oggi parlava con Mariotti in vivavoce, durante la partita rideva perché perdevamo due a zero. Guarda che gli insegno a vivere, va a raccogliere i pomodori e i carciofi qui ad Albenga
- MONFRECOLA Ho capito
- BISAZZA Mo son cazzi, mo sono incazzato nero, come una bestia, nero
- MONFRECOLA Ho capito, ho capito
- BISAZZA Gli dici: fino a fine anno e tu vai a raccogliere i carciofi
- MONFRECOLA Ho capito, ho capito. Stavo dicendo…
- BISAZZA L’ho portato a casa mia, l’ho fatto mangiare, l’ho lavato e l’ho vestito, indegno, infame e pezzo di merda si deve vergognare
- MONFRECOLA Ma che ti ha fatto? Stai così nervoso, ma ti ha fatto oltre? Non lo so che stava dicendo con Mariotti, tu che cosa vedi che stava dicendo?
- BISAZZA Ma che poi si sa tutto, non ha capito che la gente è infame. Comunque non è un problema, digli che va a raccogliere i carciofi fino al 30 di Maggio? e a calci in culo gli ho detto, (di qua non si muove)
- MONFRECOLA Ho capito, quando io stavo parlando con lui gliel’ho detto che il fatto è che…
- BISAZZA Deve venire con i soldi in bocca, che lo prendo a calci in culo sto negro di merda
- MONFRECOLA Ho capito, ho capito, lui mi ha detto che praticamente l’hai paragonato a Balotelli più volte, io gli ho detto che anche a me me l’hai detto
- BISAZZA Certo, però lui è peggio di Balotelli, Balotelli in confronto era più intelligente, questo è peggio proprio
- MONFRECOLA Ho capito, ho capito
- BISAZZA Questo è proprio deficiente, un negro di merda
- MONFRECOLA Ho capito. Stavo dicendo, io ti chiamavo anche perché giustamente stasera è uscito, quello non ha avuto lo stipendio e voleva uscire poi, capito?
- BISAZZA Che cosa c’entro? Lo stipendio lo prende per tre mesi. È lui che…??altri tre mesi di rapporto. Non ha preso lo stipendio? Fino al terzo mese io sono in regola
- MONFRECOLA Capito
- BISAZZA Ottobre… dicembre
- MONFRECOLA Ho capito, il fatto è che praticamente lui non può pranzare, uscire con gli amici. Lo sto aiutando io però…
- BISAZZA Cazzi suoi. No, no, no, cazzi suoi. Lui soldi da me no… Lui più dello stipendio per questo mese, 200 euro li ha già presi da me 50 alla volta, non può pranzare cazzi suoi. Si mette le Balenciaga o le Gucci e mangia sto negro di merda.
- MONFRECOLA Ho capito
- BISAZZA 200 euro li ha già presi prima della scadenza del 15
- MONFRECOLA Ho capito, ora che posso dirti? Mo lo chiamo un attimo perché giustamente non potendo mangiare ora ci penso io al suo stipendio
- BISAZZA Gli dici di vendersi le cuffie, le Balenciaga o di chiamare Mariotti e si farà dare soldi - Riferirò, riferirò
- BISAZZA In culo, gli do tanti di quei calci in culo a sto negro
- MONFRECOLA Ho capito, vabbè, vabbè
- BISAZZA Io entro il 30 di Giugno… ho deciso io, lui entro il 30 di giugno …
- MONFRECOLA Ho capito, vediamo di risolvere, perché io sto cercando una squadra che possa dargli qualcosa, che possa pagarlo
- BISAZZA Io questo mese non voglio i soldi, non voglio niente, lo voglio tenere qua, gli rovino la carriera, come si sta comportando lui
- MONFRECOLA Ho capito, ho capito, vabbè vediamo un attimo una soluzione bonaria, capito?
- BISAZZA Bonaria si va a calci in culo con sto negro di merda, mi sono dato da fare e questo è il riconoscimento, è proprio un pezzo di merda e infame, sta facendo così per andare a Prato
- MONFRECOLA Ho capito, ora ti saluto perché sei un po’ nervoso, è inutile che ti faccio continuare
- BISAZZA Okay, buona serata
- MONFRECOLA Ciao
(trascrizione della conversazione a pagg. 29 e 30 del File 3) 566pf24-25 integrazione - segnalazione mancato pagamento ALBENGA-SANGARE TRAORE).
La circostanza è stata confermata dal sig. Nicola Bisazza che nel corso dell’audizione del 13 febbraio 2025, ha dichiarato “parlando telefonicamente con il suo procuratore ho detto cose di questo genere perché ero molto arrabbiato e deluso dal comportamento del giocatore”.
Da quanto sopra emerge, chiaramente, l’utilizzo, da parte del sig. Nicola Bisazza, di espressioni evidentemente discriminatorie nei confronti del sig. Sangare Traore Bandjougou.
La comprovata condotta assunta dal sig. Nicola Bisazza è dunque tale da apparire come certamente idonea a configurare a suo carico una responsabilità disciplinare nei termini quali contestati.
Essa invero ha violato innanzitutto i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art. 4 co.1 del CGS.
Tale disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. Come precisa la giurisprudenza della Corte federale "Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di.....dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza ". (cfr. Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022; 0016/CFA-2022-2023).
La violazione della predetta disposizione è disciplinarmente rilevante in via autonoma ed è ravvisabile dunque in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo, ivi compresa, evidentemente, la condotta offensiva volta alla denigrazione altrui per motivi legati al luogo di nascita o di vita.
Si ricordi la costante giurisprudenza della Corte federale secondo cui "L’art. 4, comma 1, CGS è norma perfettamente autosufficiente e opera da norma di chiusura del sistema. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva. La “lealtà sportiva” costituisce “una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021- 2022)
Ma nel caso di specie essa concorre con la disposizione di cui all'art. 28, comma 1, CGS parimenti contestata, che vieta e punisce "ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale...".
Tale disposizione costituisce realizzazione concreta di quella di cui all'art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC che, tra gli altri, declina proprio il principio di non discriminazione (“La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”). Dall'ordito di tali norme "traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia" (Sezioni unite n.105/CFA/2020-2021).
Si deve inoltre riconoscere la responsabilità del sig. Christian Vito Candela che, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva non si è presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.
La società ASD Unione Sportiva Albenga risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte tenute dal sig. Nicola Bisazza e dal sig. Christian Vito Candela rispettivamente dirigente dotato dei poteri di legale rappresentanza e Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società stessa. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il sig. Nicola Bisazza, di mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Christian Vito Candela e di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD Unione Sportiva Albenga.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Bisazza, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per il sig. Christian Vito Candela, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Unione Sportiva Albenga, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Amedeo Citarella
Depositato in data 13 maggio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai