F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0219/CSA pubblicata del 12 Maggio 2025 –SSD Ischia Calcio aRL
Decisione/0219/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0302/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0302/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD Ischia Calcio aRL in data 21.04.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Leonardo Mennella per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSD Ischia Calcio S.r.L, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Buono Luigi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.4.2025, in relazione alla gara SSD Ischia Calcio S.r.L/Costa d’Amalfi del 12.4. 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale”.
La società SSD Ischia Calcio S.r.L evidenzia che il calciatore ha avuto un comportamento censurabile, ma non meritevole di una sanzione così dura.
La frase profferita non aveva alcun carattere offensivo, ma era frutto di una protesta di gioco, seppur esternata in modo non corretto.
Riporta numerose decisioni con le quali, a suo giudizio, questa Corte in casi similari avrebbe ridotto la sanzione della squalifica da quattro a tre o due giornate effettive di gara.
Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa.
Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Leonardo Mennella per la reclamante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Dai documenti ufficiali di gara redatti dall'assistente n. 1, Enrico Rossetto, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: “Al 46° del II tempo richiamavo l’attenzione dell’AE poiché, dopo una sua decisione, il
calciatore Buono Luigi n. 3 della Società Ischia Calcio mi si avvicinava e diceva ‘Che cazzo vi inventate Coglioni’. L’AE quindi procedeva alla sua espulsione. Dopo la notifica del provvedimento usciva dal TDG senza creare ulteriori problemi”.
Da detta ricostruzione appare infatti fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo in termini di condotta irriguardosa all'indirizzo della terna arbitrale e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Buono Luigi, in misura pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma I, del C.G.S.. La sanzione impugnata va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce