FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.443/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ABRIOLA GIANNELLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivan ABRIOLA e Raffaele GIANNELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ivan ABRIOLA, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Potenza, in violazione dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. b) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere, tramite il sistema di messaggistica “Facebook messanger”, inviato in data 25 dicembre 2024 al tesserato A.I.A. della sezione Matera, sig.
Raffaele GIANNELLA, messaggi di contenuto offensivo e denigratorio, nonché incompatibili con gli obblighi di correttezza, di lealtà, di colleganza, di mutua considerazione e di rispetto reciproco; Raffaele GIANNELLA, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Matera, in violazione dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. b) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere, tramite il sistema di messaggistica “Facebook messanger”, inviato in data 25 dicembre 2024 al tesserato A.I.A. della sezione Potenza, Sig. Ivan ABRIOLA, messaggi di contenuto offensivo ed ingiurioso, nonché incompatibili con gli obblighi di correttezza, di lealtà, di colleganza, di mutua considerazione e di rispetto reciproco, gravanti su tutti gli appartenenti all’A.I.A.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Ivan ABRIOLA,
Sig. Raffaele GIANNELLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Ivan ABRIOLA,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Raffaele GIANNELLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.