FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.446/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VECCHIONE FC CASALATTICO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Tullio VECCHIONE, e della società F.C. CASALATTICO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Tullio VECCHIONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD F.C. Casalattico, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 13.3.2025, a seguito della pubblicazione con il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.3.2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara ASD FC Casalattico – Villa Latina dell’8.3.2025, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro, nonché più in generale dell’intera classe arbitrale, pubblicando un post irriguardoso sul proprio profilo del social network “Facebook”, a tale post, poi, è stata allegata la parte del Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.3.2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone nella quale è riportata la squalifica irrogata al sig. Vecchione;
F.C. CASALATTICO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tullio Vecchione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Tullio VECCHIONE,
Società F.C. CASALATTICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Sabrina MACARI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Tullio VECCHIONE,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. CASALATTICO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.