C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S. Montenero A.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inibito al Dirigente Tinucci Mirco di svolgere qualsiasi attività in ambito Federale fino al 3.1.2024. (C.U. n. 34 in data 16.11.2023).
Reclamo proposto dalla Società U.S. Montenero A.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inibito al Dirigente Tinucci Mirco di svolgere qualsiasi attività in ambito Federale fino al 3.1.2024. (C.U. n. 34 in data 16.11.2023).
L’esame del rapporto arbitrale della gara Montenero / San Giuliano, disputata nell’ambito del Campionato di I categoria Toscana in data 12.11.2023, ha determinato il G.S. Territoriale della Toscana ad assumere la decisione indicata in premessa con la seguente motivazione: “Allontanato per aver offeso il D.G., dopo la notifica entrava indebitamente in campo reiterando le offese” Del provvedimento si duole la Società di appartenenza del Tesserato la quale, attraverso il proprio Presidente, non nega in alcun modo che il fatto sia avvenuto, ma ritiene che il D.G., nel trascrivere il provvedimento assunto sul rapporto di gara, sia incorso in un errore di persona affermando essere stato autore della violazione contestata non già l’Allenatore Tinucci Mirco bensì il Dirigente addetto all’Arbitro, Valerio Antonovic che viene dapprima ammonito e quindi espulso. Afferma essersi trattato di errore commesso in perfetta buona fede, allega le foto dei due Dirigenti ed indica, a sostegno della propria tesi, una serie di nominativi di persone che, presenti al fatto, possono essere chiamati a testimoniare. Il Collegio, rilevato che di tale fatto non v’è traccia sul rapporto di gara ed al fine di chiarire, a fini di giustizia, quanto effettivamente accaduto, ha richiesto al D.G. di fornire chiarimenti alla luce di quanto ipotizzato con il reclamo. L’Arbitro nulla ha indicato in merito alla richiesta, limitandosi a confermare il rapporto di gara, costringendo così il Giudicante a convocarlo al fine di ottenere una esatta descrizione degli avvenimenti. Prima dell’audizione dell’Arbitro il Collegio, a fini istruttori, ha ritenuto opportuno acquisire dalla Società reclamante sia gli ingrandimenti delle foto dei due Dirigenti coinvolti che i documenti identificativi della loro identità. Dalle dichiarazioni rese dal D.G. in questa sede emerge che la notifica del cartellino rosso è stato da lui rivolto all’Allenatore della squadra che, in quel momento si trovava a stretto contatto con altro dirigente sedente in panchina. Rileva che nessuna osservazione gli è stata mossa dalla Società reclamante allorché egli ha riconsegnato la lista gara con annotati i provvedimenti disciplinari assunti e di essere comunque certo che autore della violazione sanzionata con l’espulsione fosse il Tinucci. Il Collegio ha ritenuto opportuno, al fine di dissipare ogni possibile dubbio, di mostrare all’Arbitro le foto, debitamente siglate e numerate a fini identificativi dal Collegio, dei due soggetti indicati dalla Società, foto che, unitamente alle copie dei rispettivi documenti di riconoscimento, sono state direttamente acquisite dalla Società Montenero. L’Arbitro ha indicato con immediatezza che il Tesserato oggetto del provvedimento disciplinare da lui assunto è quella raffigurata nella foto n. 2 che, sulla base dei documenti di riconoscimento in possesso del Collegio, risulta essere il Signor Marco Tinucci, Allenatore della squadra Montenero. L’identificazione certa, così compiuta, nonché il carattere di prova privilegiata che il C.G.S. attribuisce al rapporto di gara rendono superfluo il ricorso alle prove testimoniali e determina il Collegio a respingere il reclamo.
Ritiene il Collegio dover ricordare agli Arbitri e, in particolare, all’Arbitro della gara in esame, che il sottoporre il reclamo alle loro considerazioni esclusivamente tecniche è atto espressamente previsto dal C.G.S. e che non prevede l’inserimento di giudizi e/o commenti e, ancor più, l’uso di frasi che possono rivelarsi, se non altro, inopportune.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo proposto e dispone l’acquisizione definitiva del contributo processuale versato.
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