C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Reclamo in proprio del tesserato Collini Pietro avverso la squalifica fino al 15/02/2024 (C.U. n. 19 del 15/11/2023).
Reclamo in proprio del tesserato Collini Pietro avverso la squalifica fino al 15/02/2024 (C.U. n. 19 del 15/11/2023).
Il dirigente, facente funzioni di allenatore, Pietro Collini della società Tosi, con rituale e tempestivo gravame, adiva, in proprio, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 11 novembre 2023, contro la Polisportiva Vaglia. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per aver assunto contegno irriguardoso ed offensivo verso il D.G. ed avere al contempo proferito frasi blasfeme.”. Il difensore del tesserato, nell'atto introduttivo, contesta il fatto negando sia i toni offensivi che la sussistenza delle ipotetiche frasi blasfeme. Nella versione difensiva, il dirigente facente funzioni di allenatore avrebbe assunto un contegno evidentemente critico verso l’arbitro (di cui si scusa nello stesso reclamo) senza mai però travalicare nell’ingiuria o nella blasfemia e per tale ragione cita le frasi pronunciate in campo. Invocando infine l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 co. II C.G.S. conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata che identifica nel massimo di 2 giornate. All’udienza del 1 dicembre 2023 il difensore del giocatore, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, in modo garbato si riportava al reclamo e - depositando una sentenza della Corte Sportiva D’Appello che, per un caso analogo, avrebbe contenuto la sanzione in tre giornate – concludeva come in atti chiedendo la riduzione della squalifica impugnata. Interveniva anche il Sig. Collini che rinnovava le scuse per il comportamento assunto. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Nel reclamo vengono citate solo parzialmente le frasi effettivamente contenute nel rapporto di gara; in effetti il referto arbitrale contiene altre frasi certamente irriguardose, offensive ed assolutamente blasfeme che, per mero pudore, non si ritiene di dover trascrivere integralmente. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest’organo giudicante. Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando, in un nuovo resoconto, gli avvenimenti e dettagliando le singole espressioni per le quali decideva di espellere l’allenatore. Per quanto attiene la giurisprudenza depositata occorre rilevare che la delibera della Corte Sportiva Nazionale fa riferimento ad un ambito professionistico del tutto separato e distante dal mondo dilettantistico con ciò impedendo, come spesso iterato nelle delibere delle Corti territoriali, qualsiasi tipo di confronto, anche in ragione dei diversi interessi sottesi. Purtuttavia, in punto di verifica della congruità sanzionatoria, occorre evidenziare – anche ai fini dell’applicazione della diminuente di cui all’art. 13 co. II C.G.S. - che il tesserato ha effettivamente presentato le sue scuse nello stesso atto di reclamo, le ha iterate in udienza ed ha assunto un corretto contegno processuale palesando sincera resipiscenza per quanto accaduto; ciò induce il collegio ad applicare una blanda riduzione della squalifica.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo del giocatore Pietro Collini e ridetermina la squalifica fino al 31/01/2024 (anziché fino al 15/02/2024) disponendo la restituzione della tassa di reclamo.