C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 15/05/2025 – Delibera – Reclamo n. 148 – seconda categoria stagione 2024-2025 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Chiesina Uzzanese, avverso l’ammenda di € 1.000,00 (C.U. n. 73 del 10/04/2025).
Reclamo n. 148 – seconda categoria stagione 2024-2025 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Chiesina Uzzanese, avverso l'ammenda di € 1.000,00 (C.U. n. 73 del 10/04/2025).
L'Unione Sportiva Dilettantistica Chiesina Uzzanese proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per avere, in ripetute e distinte circostanze, fatto uso di materiale pirotecnico di vario genere e potenza che, lanciato in campo, provocava il ritardo e lo svolgimento del gioco. Per contegno offensivo verso il D.G.”; i fatti si riferiscono all'incontro esterno disputato, in data 6 aprile 2025, contro la società San Macario Oltreserchio. La società, nelle motivazioni del reclamo, evidenzia il ruolo aggregante della squadra che, nel corso del tempo, ha cementificato le passioni di molti giovani determinando il loro avvicinamento, al mondo del calcio ed ai suoi valori, attraverso il sostegno dato alla squadra; in tal senso la stessa società è intervenuta, quando ha verificato la sussistenza di comportamenti antisportivi, stigmatizzandoli immediatamente. Venendo ai fatti afferma che l’accensione di due fumogeni e l’esplosione di due/tre petardi sarebbe avvenuta fuori dal terreno di gioco ed in un unico contesto temporale (cioè all’inizio del secondo tempo). Tale comportamento - che non avrebbe influito in alcun modo sul regolare svolgimento della gara - sarebbe stata la replica di quanto sempre fatto in tutte le altre gare del campionato. Inoltre specifica che la tifoseria non avrebbe adottato nessun megafono per insultare l’arbitro e le offese non sarebbero durate per tutta la gara. Conclude pertanto per l’annullamento ovvero la riduzione dell’ammenda. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Per quanto riguarda i fatti le discrasie rispetto a quanto dichiarato al D.G. non sembrano alterare il contenuto delle contestazioni mosse dal Giudice Sportivo. Purtuttavia occorre rilevare il carattere di prova privilegiata che, nel nostro ordinamento, riveste il rapporto di gara stilato dall'unico soggetto terzo alla competizione e cioè l’arbitro. La Corte riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante nell'atto di impugnazione; il medesimo nella risposta conferma integralmente il contenuto dell'originario rapporto affermando la sussistenza sia delle interruzioni (ad inizio di entrambi i tempi regolamentari ed alla fine della gara) sia dei reiterati insulti. Cristallizzati così i fatti deve essere valutato il loro inquadramento normativo. L'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva titolato “Prevenzione di fatti violenti” stabilisce al punto 3 che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.” La consolidata giurisprudenza sportiva punisce con la sanzione minima dell’ammenda di € 500,00 l’introduzione del materiale pirotecnico per cui - stante quanto affermato nel reclamo da parte impugnante - occorre che la società, se vuole evitare in futuro la comminazione di ulteriori ammende, si adoperi immediatamente per interrompere la malsana abitudine assunta dalla tifoseria, curiosamente, fino ad oggi, non punita. Si tratta di una disposizione che stabilisce una tutela anticipata rispetto ai pericoli connessi al possibile uso di materiali pirotecnici, punendo nella disposizione, persino la semplice “introduzione” all'interno degli impianti. Perdono pertanto qualsiasi valenza le eccezioni relative alla mancata interferenza dell'accensione dei fumogeni sulla disputa dell'incontro in quanto la condotta prevista e sanzionata dalla norma non esige alcuna conseguenza. Parimenti non hanno pregio le considerazioni inerenti al fatto che le esplosioni si siano verificate all’esterno del terreno di gioco poiché la norma stabilisce, ai fini della corretta irrogazione della sanzione, che tali comportamenti illegittimi si consumino all'interno dell'intero impianto da gioco. Occorre infine valutare il quantum dell’ammenda e, in considerazione della categoria di appartenenza e della continuità delle violazioni, la medesima può essere parzialmente ridotta.
P . Q . M .
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la sanzione a € 800,00 (anziché 1.000,00) e dispone la restituzione della relativa tassa.
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