C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 15/05/2025 – Delibera – Gara C.B. Pisa – Pappiana (0-0) del 27.04.2025. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n. 54 del 30 aprile 2025 D.P. Pisa. Reclama la S.S. Pappiana a.p.d. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Pisa: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CARMIGNANI LORENZO (PAPPIANA A.P.D.)
Gara C.B. Pisa – Pappiana (0-0) del 27.04.2025. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n. 54 del 30 aprile 2025 D.P. Pisa.
Reclama la S.S. Pappiana a.p.d. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Pisa: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CARMIGNANI LORENZO (PAPPIANA A.P.D.)
Per condotta violenta nei confronti di un avversario, uscendo si rivolgeva in maniera irrispettosa nei confronti del D.G.”. La Società Reclamante non contesta il fatto storico in sé, tuttavia, ritiene che alla condotta del proprio calciatore debba essere attribuita una diversa qualificazione con conseguente riduzione della squalifica a due giornate. In particolare, nella spinta inferta all’avversario, non vi sarebbe stata alcun volontà del Carmignani di procurare allo stesso un danno fisico, quanto piuttosto l’intenzione, determinata anche dallo stato di concitazione generale, di allontanare l’avversario stesso dal punto di battuta del calcio di punizione onde consentire una sollecita ripresa del gioco; in ragione di ciò la condotta del Carmignani non potrebbe essere qualificata come condotta violenta, quanto, piuttosto, come condotta antisportiva da inquadrare nell’ambito dell’art. 39 comma 1 C.G.S.. Allo stesso modo, la frase rivolta al D.G., seppur sicuramente censurabile, sarebbe riconducibile sotto l’alveo della critica e della contestazione, senza varcare i limiti della irrispettosità propriamente detta. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto e dei relativi allegati, il medesimo, nella sostanza, conferma integralmente quanto già riportato nel referto di gara. Il Collegio rileva che – di fatto – il G.S.T., in merito alle condotte poste in essere dal calciatore, ha già accolto la qualificazione giuridico-disciplinare prospettata dalla Reclamante. Sanzionando con due giornate la spinta inferta all’avversario e con una giornata ulteriore la frase rivolta al D.G..Tale determinazione della sanzione non può che discendere dal fatto che il D.G.. abbia considerato la spinta come una condotta antisportiva e la frase rivolta al D.G. come una generica, ancorché sanzionabile, protesta; diversamente, laddove il G.S.T. avesse ritenuto di qualificare la spinta come condotta violenta e la frase rivolta al D.G. come condotta irriguardosa, per il combinato disposto degli artt. 36 comma 1 lett. A) e 38 C.G.S., avrebbe dovuto sanzionare il calciatore con almeno 7 giornate di squalifica. In considerazione di quest’ultimo aspetto il Collegio, pur risultando le condotte del Carmignani “border line”, ritiene, tuttavia, che nel caso di specie non ricorrano gli estremi per operare una reformatio in peius limitandosi, pertanto, a confermare la sanzione inflitta dal G.S.T..
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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