C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calcaitore Bianconi Alberto, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. 70 del 3/4/2025 ).

Reclamo proposto dalla Società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calcaitore Bianconi Alberto, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. 70 del 3/4/2025 ).

Il calciatore Alberto Bianconi è stato squalificato per sei gare effettive dal G.S.T. per essersi rivolto alla terna, dopo aver ricevuto l’espulsione per doppia ammonizione, con frasi irriguardose ed offensive, assumendo dunque un contegno irrispettoso. Si apprende, dal dettaglio del referto gara, che ricevuta la seconda ammonizione il Signor Bianconi offendeva pesantemente dapprima tutta la terna. Rivolgendosi poi al primo assistente lo apostrofava ancora chiamandolo “mongolide”; successivamente calciava violentemente i palloni posti vicino alla panchina. Offendeva ancora la terna. Con reclamo proposto tempestivamente, la società Torrita assume essere stata irrogata dal G.S.T. una sanzione sproporzionata rispetto agli accadimenti, asserendo molto genericamente che il calciatore non avrebbe pronunciato “tutte le frasi offensive riportate nel referto”. La reclamante non si prodiga nell’indicare quali espressioni sarebbero state erroneamente attribuite al proprio calciatore, così impedendo a priori qualsivoglia rivalutazione degli eventi; riducendo peraltro l’atto di impugnazione ad una generica e indimostrata asserzione, che soccombe difronte alla ricostruzione dei fatti contenuta in referto gara, atto che gode comunque di fede privilegiata. Nel supplemento prodotto alla Corte, l’Assistente conferma fedelmente i fatti ed i comportamenti già descritti nel documento ufficiale redatto a fine gara, ed attribuiti al calciatore Bianconi. La condotta del suddetto è stata correttamente valutata dal G.S.T. e, considerate le reiterate offese profuse e gli atteggiamenti mantenuti, equamente sanzionata con la squalifica di sei giornate.

P. Q.M.

la C.S.A.T. si respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.

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