C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 77 del 22/04/2025 – Delibera – 44.- RECLAMO DELL’A.S.D. MIDLAND GLOBAL SPORT AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SCANDICCI/MIDLAND GLOBAL SPORT DEL 19.04.2025 (3-0).

44.- RECLAMO DELL’A.S.D. MIDLAND GLOBAL SPORT AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SCANDICCI/MIDLAND GLOBAL SPORT DEL 19.04.2025 (3-0).

La società Midland Global Sport ha impugnato la regolarità della gara richiamata in epigrafe lamentando la violazione delle norme riguardanti i limiti di partecipazione alla gara di giocatrici “fuori quota” avendo schierato nel corso della stessa più di due calciatrici nate nell’anno 2006 e peraltro tutte prive della necessaria barratura della maglia utile ai fini dell’identificazione. Il reclamo verte sostanzialmente sull’applicazione della norma di cui al Com. Uff. n. 49 del 23.01.2025. Per una completezza di valutazione, nel corpo del reclamo, viene fornito il link per scaricare il file, di tutta la gara completa chiedendo che venga disposta, per quanto precede, a carico della società Scandicci l’applicazione della sanzione della perdita della gara, anche sulla base delle immagini fornite come addendum al gravame proposto. La società Scandicci non ha inviato controdeduzioni. Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente e nei termini di cui al CGS,; osserva che la parte ricorrente non ha tenuto conto del disposto dell’art. 61, comma 2 del CGS medesimo , in cui è stabilito che “Gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”; ritenuto, pertanto, in via preliminare, non poter accedere alla richiesta della società Midland Global Sport di acquisizione del filmato relativo alla gara – e ciò a prescindere dalla verifica della sua piena garanzia tecnica e documentale – non ricadendo il caso di specie tra quelli per cui il GS può esercitare la facoltà di utilizzo dello stesso, ai sensi del già citato art. 61, comma 2 del CGS; visto il referto arbitrale della gara in questione; sentito per le vie brevi il direttore di gara il quale, a precisa domanda su quanto contestato dalla ricorrente, ha puntualizzato che le modalità del giuoco nel calcio a cinque prevedono le sostituzioni volanti senza limiti ed autorizzazione purché sia rispettato e sia presente sul tdg il numero previsto di giocatori per squadra , per cui all’arbitro non è demandato ne è possibile altro controllo; come, inoltre la società ospitante non avesse messo in atto misure idonee a distinguere sulla maglia le giocatrici c.d. “fuori quota”; come non fosse possibile da parte sua riferire se si fosse verificato un mancato rispetto della normativa relativa agli obblighi d’impiego dei calciatori in relazione all’età. Ritenuto, sulla base di quanto precede, non doversi accogliere il gravame proposto dalla società Midland Global Sport; visto l’art. 48 CGS; il G.S.T.

Dispone:

di respingere il ricorso in questione, addebitando il contributo di cui all’art. 48 del CGS; di infliggere all’A.S.D. Scandicci l’ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) per mancata segnalazione sulle maglie delle giocatrici fuori quota; di omologare il risultato della gara in esame (Scandicci – Midland Global Sport 3 – 0).

 

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