C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 18/04/2025 – Delibera – 138/r – Stagione Sportiva 2024/2025 Reclamo proposto dalla Società Atletico Maremma in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. a carico del calciatore Presicci Simone, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. 67 del 27/3/2025).
138/r – Stagione Sportiva 2024/2025 Reclamo proposto dalla Società Atletico Maremma in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. a carico del calciatore Presicci Simone, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. 67 del 27/3/2025).
Propone rituale reclamo la società Atletico Maremma avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana al calciatore Simone Presicci con la seguente motivazione: ”Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta il comportamento non regolamentare del calciatore, che definisce “senza senso”, ma ritiene che tale comportamento non debba essere inquadrato sotto la fattispecie di condotta violenta. Sostiene infatti che il contatto tra i calciatori si sia esplicitato non in una manata, ma con una spinta forse un po’ troppo violenta, al fine di allontanare l’avversario stesso così da riprendere velocemente il gioco. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Inoltre conferma la dinamica dell’azione e la volontarietà e violenza dell’impatto sull’avversario che portava all’espulsione per condotta violenta. La sanzione comminata è quella prevista come minimo edittale dal CGS e non è passibile di riduzione alcuna.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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