C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 18/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Alberoro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Arezzo a carico dell’allenatore Bruno Matteo. (C.U. 43 del 2/4/2025).

 

Reclamo proposto dalla Società Alberoro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Arezzo a carico dell’allenatore Bruno Matteo. (C.U. 43 del 2/4/2025).

Reclama la società Alberoro avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflitte all’allenatore sig. Bruno Matteo il quale “Presente in panchina nonostante colpito precedentemente da un provvedimento di squalifica (C.U. n.42 del 26/03/2025 veniva espulso per proteste dal D.G. nel corso del secondo tempo. Una volta allontanato dal tdg, si posizionava fuori dal recinto di gioco ed offendeva un tesserato avversario”. La reclamante ritiene non corretta la sanzione inflitta al proprio tesserato che, a suo dire, aveva già scontato la squalifica già nella gara successiva a quella nella quale era stato espulso e quindi poteva essere regolarmente in campo in occasione della gara in oggetto. Nulla dice per quanto attiene il comportamento del proprio tesserato così come contestato dal G.S. La società si riporta ad una decisione giurisprudenziale della Corte Federale di Appello Nazionale (n.47 del 2009) e, normativamente, al Disciplinary Code della Federazione Internazionale che prevede l’automatismo della sanzione di una giornata di squalifica non solo ai calciatori ma anche a carico di ogni tesserato. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti Ufficiali passa in decisione. Il Collegio rileva che, in effetti, fra la gara nella quale il sig. Bruno Matteo era stato espulso e quella presa oggi in esame, la società Alberoro aveva disputato una partita intermedia senza la partecipazione del proprio tesserato, per cui, a buon diritto, la reclamante contesta la decisione del G.S. proprio in virtù della normativa citata. C.R. TOSCANA - C.U. 76 del 18/04/2025 4299 IL Collegio deve pertanto decidere in forza dei comportamenti di fatto posti in essere dal sig. Bruno Matteo che sono consistiti, secondo il rapporto arbitrale, in urla e proteste all’indirizzo del D.G. e, successivamente per essere entrato in conflitto verbale dall’esterno del campo con un dirigente avversario. Da tenere presente che il sig. Bruno Matteo appare anche recidivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Bruno Matteo per tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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