C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 70 del 03/04/2025 – Delibera – GARA: A.C. LIDO DI CAMAIORE/U.S.D. ART. IND. LARCIANESE DEL 29 MARZO 2025 (sospesa al 44º del s.t. sul risultato di 1-3).

GARA: A.C. LIDO DI CAMAIORE/U.S.D. ART. IND. LARCIANESE DEL 29 MARZO 2025 (sospesa al 44º del s.t. sul risultato di 1-3).

Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti per diversi minuti quasi tutti i calciatori presenti in campo e due dirigenti di entrambe le Società che si sono spinti, strattonati e messi le mani addosso colpendosi con violenza incontrollabile. Il tutto ha avuto origine a seguito di uno scontro verbale iniziato tra i componenti le panchine. L'Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e perché scosso emotivamente e psicologicamente per quanto stava avvenendo. Ciò gli impediva di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro , sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma si susseguivano come su detto scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 44º minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 10 comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri tesserati, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che ".. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata.

P.Q.M.

Il G.S.T. delibera: a)di comminare alle Società Lido di Camaiore e Art. Ind. Larcianese la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 300,00 con DIFFIDA, in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti i propri tesserati presenti in campo; b) di comminare alle Società Lido di Camaiore e Art. Ind. Larcianese la sanzione della perdita della gara per 0-3 fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti dei propri dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale.

 

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