F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/CFA pubblicata il 21 Maggio 2025 (motivazioni) – PFI/Sig. Giuliano Lilli – A.S.D. Valfabbrica 1916
Decisione/0106/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0107/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Claudio Tucciarelli – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0107/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 17.04.2025
contro
Sig. Giuliano Lilli e A.S.D. Valfabbrica 1916
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Umbria, di cui al comunicato n. 191 del 10.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 15.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante e l’Avv. Eleonora Brizi per il Sig. Giuliano Lilli e per la società A.S.D. Valfabbrica 1916; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato impulso al presente procedimento la Procura federale ha deferito il sig. Giuliano Lilli, presidente della ASD Valfabbrica 1916, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva avendo lo stesso dopo la gara Valfabbrica 1916 – Ponte Pattoli disputata il 9.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria – pubblicato sulla “pagina” Facebook della società ( denominata: Valfabbrica 1916 – official) le seguenti dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro e della classe arbitrale in genere: “ “QUANDO É TROPPO, É TROPPO!!! …oggi si è veramente oltrepassato il limite, con la scarsa, anzi, scarsissima, direzione arbitrale designata per la delicata partita tra Valfabbrica e Ponte Pattoli. …quella che poteva essere una gran bella sfida, è stata indirizzata e malamente dalla scarsa direzione arbitrale, che con le sue, a dir poco, grottesche decisioni, ha rovinato appunto una gara…. Viene veramente da chiedersi se …certi ragazzi è il caso di mandarli ad arbitrare match così delicati”.
La Procura ha altresì deferito allo stesso titolo il sig. Alessandro Mazzoli, dirigente della società, il quale nella circostanza ha pubblicato sul medesimo social network i seguenti commenti sulla persona dell’arbitro giudicati lesivi: “vai a fine gara con tranquillità a chiedere spiegazioni, e ti accorgi in 3 secondi, che non è che abbiano (ARBITRI) bisogno della 104, ma della 104 x infinite volte ... da settembre a febbraio è stato SEMPRE COSI. ..... SEMPRE ....”;
Infine la Procura ha chiamato la società A.S.D. Valfabbrica 1916 a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva per le condotte ascritte ai sigg. ri Giuliano Lilli ed Alessandro Mazzoli.
Dopo il deferimento il sig. Mazzoli ha concordato con la Procura ai sensi dell’art. 127 CGS l’applicazione di una sanzione pari a mesi 2 e giorni 20 di inibizione.
Con la decisione qui impugnata il Tribunale federale, dopo aver reputato congrua tale sanzione patteggiata, ha prosciolto il Presidente sig. Giuliano Lilli, rilevando che le dichiarazioni pubblicate dallo stesso non travalicavano i limiti di un consentito esercizio del diritto di critica.
Il Tribunale ha infine ritenuto che la ASD Valfabbrica 1916 – essendosi prontamente dissociata dalle dichiarazioni rese dal dirigente Mazzoli – ai sensi dell’art. 23, comma 6, CGS andava esente da ogni responsabilità oggettiva per l’operato dello stesso.
La decisione di primo grado è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dalla Procura federale interregionale, la quale ne domanda l’integrale riforma con irrogazione al sig. Lilli della sanzione di mesi 3 di inibizione e alla ASD Valfabbrica 1916 della sanzione di euro 600 di ammenda.
Si sono costituiti in giudizio il sig. Giuliano Lilli e la ASD Valfabbrica 2016, domandando il rigetto dell’avverso gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo di impugnazione la Procura deduce che le dichiarazioni pubblicate dal Presidente Lilli (e sopra riportate) costituiscono una vera e propria offesa sia verso la persona alla quale sono rivolte, in quanto lesive della sua immagine e dignità, sia nei confronti della figura dell’arbitro quale giudice di gara, con la conseguenza che attingendo l'offesa anche alla funzione esercitata dal direttore di gara, la stessa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito, anche sull’organismo che rappresenta la categoria arbitrale.
Il motivo risulta fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte federale, la quale ha più volte avuto occasione di pronunciarsi sulla definizione dei limiti del legittimo esercizio di critica.
In tal senso, è stato osservato che “il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal Codice), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; la presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione (CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022); ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva; invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale)” (cfr. CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; nonché Sez. I^ n. 111/2023-2024).
Peraltro, come è stato altresì evidenziato, “ il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023).
In concreto, nell’ordinamento federale costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui; al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto.
Ne consegue che non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e aggressività o che siano appunto volte a ledere la dignità e l’onorabilità del destinatario (cfr. ancora CFA, SS.UU. n. 18/2021-2022).
A quanto sin qui rilevato deve aggiungersi che secondo la costante giurisprudenza, “anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023).
Applicando questi criteri ermeneutici ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal sig. Giuliano Lilli, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Valfabbrica 1916, emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti lesivi dell’immagine e del decoro del giudice di gara e della categoria arbitrale nel suo complesso è stato ampiamente superato.
L’interessato infatti non si è limitato a criticare il merito di questa o quella decisione arbitrale, ma ha invece utilizzato espressioni incontinenti ed offensive, in quanto volte esclusivamente a denigrare la persona del direttore di gara e a gettare un pervasivo discredito sulla conduzione dell’incontro da parte di questi.
Il tutto peraltro risulta aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che il sig. Giuliano Lilli sia effettivamente incorso – come dedotto dalla Procura - nella violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e che di conseguenza la A.S.D. Valfabbrica 1916 della quale il predetto è Presidente e legale rappresentante, sia tenuta a rispondere di tale violazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS.
Peraltro, come dedotto dalla reclamante Procura, la società deve ulteriormente e in via concorrente ritenersi responsabile anche sul piano oggettivo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle dichiarazioni lesive esternate pubblicamente dal dirigente sig. Alessandro Mazzoli.
Non è infatti condivisibile il giudizio del Tribunale, secondo il quale la pubblica dissociazione della ASD Valfabbrica 1916 dalle dichiarazioni rese dal dirigente Mazzoli integra l’esimente di cui all’art. 23, comma 6, CGS.
Al riguardo, indipendentemente da ogni questione sulla tempestività di tale dissociazione, deve osservarsi che quest’ultima determina come regola generale solo l’attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 6, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente solo “in casi eccezionali” (art. 23, comma 6, terzo periodo, C.G.S.).
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, “La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un’applicazione estensiva e analogica ed impone un’interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società.” (cfr. CFA, Sez. I, n. 105/2024-2025).
Affermata sulla scorta delle considerazioni che precedono la effettiva sussistenza degli illeciti ascritti, questa Corte reputa congruo – come richiesto dalla Procura federale interregionale – irrogare al sig. Giuliano Lilli la sanzione di mesi 3 di inibizione e alla ASD Valfabbrica 1916 la sanzione di euro 600 di ammenda.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Giuliano Lilli: l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla società A.S.D. Valfabbrica 1916: l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce