F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0220/CSA pubblicata del 16 Maggio 2025 –U.C. Sampdoria S.p.A./F.C. Como Women s.r.l.

Decisione/0220/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0320/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

 

Sebastiano Zafarana - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0320/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. in data 09.05.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, di cui al Com. Uff. N. 102/DAF del 08.05.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il 12.05.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e udita l’Avv. Celeste Facchin per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 9.5.2025, la società U.C. Sampdoria S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica (Com. Uff. n. 102/DAF del 8.5.2025) ha respinto il ricorso di essa società, con conseguente convalida del risultato conseguito sul campo, tendente a far comminare a carico della F.C. Como Women s.r.l. la sanzione della perdita della gara U.C. Sampdoria – F.C. Como Women, disputata il 3.5.2025 e valevole per la 4^ giornata di ritorno – seconda fase (Poule salvezza) Campionato Serie A Femminile eBay, conclusasi con il risultato di 1 – 2 in favore della Como Women.

La società ricorrente aveva lamentato la violazione, da parte della consorella, delle disposizioni di cui al C.U. FIGC n. 262/A del 27.6.2024, con specifico riferimento al punto 7, ai sensi del quale “nel caso in cui la società inserisca nell’elenco ufficiale di gara 21 o 22 calciatrici dovrà essere previsto un numero minimo di 11 calciatrici: a) che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla FIGC per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, ovvero b) nate dopo l’anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla FIGC fin dal loro primo tesseramento”.

Si tratta, in sostanza, della definizione delle calciatrici c.d. “formate in Italia”.

Con speciale riferimento al requisito di cui alla lett. a), la U.C. Sampdoria aveva eccepito che la F.C. Como Women, in occasione della gara in questione, aveva schierato solo otto calciatrici formate, con conseguente posizione irregolare delle restanti tre: tale violazione regolamentare avrebbe dovuto comportare la sanzione della perdita della gara a carico di quest’ultima con il punteggio di 0-3 in applicazione dell’art. 10 C.G.S. (sanzione peraltro espressamente richiamata anche dal suddetto C.U. n. 262/A del 27.6.2024).

Il Giudice Sportivo, dopo aver rilevato, con la decisione impugnata, che la doglianza era evidentemente da riferire alle tre calciatrici Nischler, D’Agostino e Bergersen, ma che solo per quest’ultima poteva ritenersi in discussione il requisito dei 36 mesi di tesseramento in relazione all’età (21 anni), ha sostenuto che l’espressione “tra i 12 e i 21 anni”, senza ulteriore specificazione, è da intendere nel senso che il requisito può ritenersi realizzato sino all’avvenuto compimento del 22° anno o, comunque, sino al termine della stagione sportiva di compimento del 21° anno di età, e ciò anche in applicazione della normativa UEFA relativa alla Women Champions League 2024/25 Season che, con riferimento alla lista delle calciatrici ammissibili, specifica che “the season immediately following the player’s 21 st birthday may be counted if the player’s birthday is on or after 1 July”.

Ha altresì sostenuto che una siffatta interpretazione sarebbe confortata da “precedenti  della Divisione Serie A Femminile Professionistica” e troverebbe “riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa ordinaria”.

Il Giudice Sportivo, in conclusione, avendo accertato che anche la calciatrice Bergersen Mina Schaathun era da considerare “formata in Italia” per avere conseguito 44 mesi di tesseramento (conteggiati dalla sua nascita - 10.7.2023, sino alla data di disputa della gara - 3.5.2025, prima cioè del compimento del suo 22° anno di età), ha respinto il ricorso, ritenendo così che almeno 11 calciatrici formate avessero partecipato alla gara in questione “in osservanza a quanto disposto dalla Lett. A, art. 7 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024 della Divisione Serie A Femminile Professionistica”.

Con l’odierno reclamo, la società U.C. Sampdoria, convenendo sul fatto che la valutazione di un’eventuale posizione irregolare è circoscritta alla sola calciatrice Bergersen, contesta l’interpretazione riservata dal Giudice Sportivo alla suddetta disposizione regolamentare.

Rileva come essa calciatrice, in quanto nata il 10.7.2003 e per la prima volta tesserata in Italia il 9.8.2021, al compimento del 21° anno, quale limite di età fissato dalla anzidetta disposizione, aveva maturato un periodo di tesseramento di 1.067 giorni, pari a soli 35,5, mesi circa e non poteva pertanto ritenersi “formata”, come peraltro risultava dallo storico di tesseramento prodotto in allegato al ricorso in prime cure (all. 4) che appunto la qualifica come “non formata”.

Evidenzia altresì che il richiamo operato dal Giudice Sportivo alla norma UEFA relativa alla Women Champions League 2024/25 Season deporrebbe proprio nel senso di una diversa volontà regolamentare, avendo inteso questa espressamente riferirsi, a differenza di quanto previsto dal C.U. n. 269/A, non già ad uno spazio temporale ben preciso legato al compimento degli anni, ma alla stagione sportiva. In ogni caso, la disposizione del C.U. sarebbe inequivocabile nel fissare il limite minimo dei 36 mesi di tesseramento al compimento del 21° anno di età e non del 22° anno, come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

La reclamante contesta inoltre la decisione impugnata, laddove afferma che l’interpretata estensione fino al compimento del 22° anno troverebbe “riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa ordinaria”. A tale proposito, riporta quanto invece statuito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza del 2.12.2011 n. 21 che, in tema di requisiti per la partecipazione ad un concorso pubblico, ha precisato che, al fine “di soddisfare quell’esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età … il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno”.

La reclamante pertanto, ritenendo che il compimento del 21° anno della calciatrice rappresenti il limite temporale massimo entro cui deve consumarsi il precedente periodo di tesseramento di 36 mesi in Italia, conclude per la posizione irregolare della calciatrice Bergersen in occasione della gara in questione, con conseguente sanzione  a carico della F.C. Como Women della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3.

In subordine, chiede comunque dichiararsi l’annullamento della gara e la sua ripetizione a disporsi da parte della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

La società F.C. Como Women, pur ritualmente notiziata del reclamo, non ha presentato controdeduzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

E’ indiscussa: sia l’applicazione della disposizione contenuta nel punto 7, lett. a), del C.U. n. 262/A del 27.6.2024 (si tratta, in realtà, di un Comunicato Ufficiale FIGC e non della Divisione Serie A Femminile Professionistica, come si legge nella decisione impugnata), ai sensi del quale “nel caso in cui la società inserisca nell’elenco ufficiale di gara 21 o 22 calciatrici dovrà essere previsto un numero minimo di 11 calciatrici: a) che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla FIGC per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi”; sia la circostanza che la calciatrice Bergersen (la sola in relazione alla quale, nella presente sede di gravame, si discute circa la sua qualificazione di “formata in Italia” alla data di disputa della gara), ha compiuto il 21° anno di età quando ancora non aveva interamente maturato 36 mesi di tesseramento in Italia.

La controversia è dunque circoscritta all’interpretazione della suddetta disposizione regolamentare, nel senso se l’arco temporale “tra i 12 e i 21 anni” sia da intendere riferito sino al compimento del 21°anno di età, oppure sino al 22° o, comunque, sino al termine della stagione sportiva di compimento del 21° anno, come sostiene (erroneamente, secondo la reclamante) il Giudice Sportivo.

Questa Corte Sportiva, anche con il conforto della autorevole giurisprudenza amministrativa richiamata dalla reclamante ed alla quale intende adeguarsi (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 21.12.2011 n. 21 cit.), ritiene che il dato letterale (“tra”) non sembra lasciare spazio ad equivoci di sorta: essendo indubbio che il termine iniziale decorre dal compimento del 12° anno, anche il termine finale non può che identificarsi con il compimento del 21° anno. In altri termini, i “21 anni” perdurano sino a quando il 21° anno non venga, appunto, interamente “compiuto”.  Del resto, l’arco temporale dei 9 anni complessivi (tra 12 e 21), sembra ragionevolmente comparabile con il periodo minimo di 36 mesi di tesseramento, in quanto pari esattamente ad 1/3 dei 9 anni.

Se dunque non può condividersi (perché anzi smentito) il richiamo, contenuto nella decisione impugnata, ad una non meglio precisata giurisprudenza amministrativa, neppure può condividersi (perché anzi smentito) il richiamo a presunti “precedenti” della Divisione Serie A Femminile Professionistica, a fronte delle seguenti disposizioni regolamentari di emanazione federale specificamente riferite ai campionati della suddetta Divisione.

E difatti, con riferimento alla medesima fattispecie ed alle stagioni sportive precedenti:

- il C.U. FIGC n. 306/A del 18.6.2021 (per la s.s. 2021/2022), stabiliva che “le società di serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato…”;

- Il C.U. FIGC n. 288/A del 30.6.2022 (per la s.s. 2022/2023), stabiliva che “ le società di serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 10 calciatrici che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato…”;

- Il C.U. FIGC n. 239/A del 28.6.2023 (per la s.s. 2023/2024), stabiliva che “ le società di serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 10 calciatrici che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi”;

- il C.U. FIGC n. 262/A del 27.6.2024 (per la corrente s.s. 2024/2025), come si è visto, stabilisce che “nel caso in cui la società inserisca nell’elenco ufficiale di gara 21 o 22 calciatrici dovrà essere previsto un numero minimo di 11 calciatrici: a) che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi…”.

Dunque, sin dal C.U. del 30.6.2022 è scomparso ogni riferimento alla stagione sportiva, quale parametro alternativo e ulteriore (“o”) rispetto al compimento dell’età, previsto nel precedente C.U. del 18.6.2021 (nei successivi CC.UU. il riferimento risulta soppresso anche in relazione al requisito dei 36 mesi di tesseramento): non solo pertanto, in mancanza di tale alternativa espressa, risulterebbe abusiva l’estensione temporale del requisito dell’età al di là della data di compimento degli anni, ma addirittura l’avvenuta soppressione, nei CC.UU. successivi, di quella possibilità di estensione alternativa, deve considerarsi manifestazione di una chiara volontà regolamentare, nel senso di ritenere appunto non altrimenti valicabile il mero limite del compimento dell’età.

Anche per tale ragione, appare inconferente il richiamo alla norma UEFA, peraltro riferita a tutt’altra e ben circoscritta competizione.

In conclusione, la calciatrice Bergersen Mina Schaathun, tesserata per la società F.C. Como Women, nata il 10.7.2003, deve considerarsi calciatrice “non formata” (come peraltro risulta dal documento all. 4 al ricorso della U.C. Sampdoria al Giudice Sportivo) per non avere maturato un periodo complessivo di 36 mesi di tesseramento in Italia entro il 10.7.2024, data del compimento del suo 21° anno di età.

Per effetto del suo impiego in occasione della gara disputata il 3.5.2025, la F.C. Como Women risulta avere schierato solo 10 calciatrici “formate”, incorrendo così nella violazione della suddetta disposizione regolamentare (punto 7 del C.U. FIGC n. 262/A del 27.6.2024) e con la conseguenza, fatta propria dalla medesima disposizione, della comminazione a suo carico della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma, 6, C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge alla società Como Women S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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