F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0222/CSA pubblicata del 22 Maggio 2025 –ASD Ugento Calcio

 

Decisione/0222/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0312/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0312/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Ugento Calcio in data 10.05.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 128 del 29.04.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.05.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Domenico Zinnari e il calciatore Medina Miranda Miguel Maria;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 9.5.2025, a seguito di rituale preannuncio, la A.S.D. Ugento ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 128 del 29.4.2025, con la quale è stata comminata al calciatore proprio tesserato sig. Medina Miranda Miguel Maria la sanzione della squalifica fino al 30.6.2027, perchè “espulso per avere preso parte ad una rissa nel corso della quale colpiva un calciatore avversario con un pugno, alla notifica del provvedimento nell’abbandonare il terreno di gioco si avvicinava ad altro avversario colpendolo con la fronte sul mento. Nella circostanza colpiva con violenza l’avambraccio di un A.A. avvicinatosi per separare i due calciatori, procurandogli forte dolore e prolungata sensazione di formicolio. (RA – RAA). Si fa applicazione di quanto previsto all’art. 35 comma 7 del CGS e dal CU 49/A del 10.2.2022 della FIGC”.

L’episodio, occorso al minuto 32 del 2° tempo dell’incontro Ugento – Matera disputatosi ad Ugento (LE) il 27.4.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone H, viene riferito in parte dall’Arbitro ed in parte dall’Assistente n. 2 nei seguenti termini: “colpiva a gioco fermo con una manata violenta ed energica un calciatore avversario che cadeva a terra, il quale dopo l’intervento del massaggiatore poteva regolarmente continuare la gara senza alcun danno fisico” (RA);

“il n. 26 Medina Miranda Miguel Maria del Ugento, dopo essere stato espulso per condotta violenta durante la mass confrontation, si è diretto verso il portiere avversario num. 94 Brahia Thomas del Matera colpendolo in modo non violento sul mento di quest’ultimo con la fronte, avvicinatomi per separarli, il calciatore del Ugento mi ha colpito con forza e con entrambe le mani il mio avambraccio sinistro creando un forte dolore ed una sensazione di formicolio continuo che è durato fino dopo il rientro negli spogliatoi. Dolore che poi è passato naturalmente” (RAA).

La reclamante, nella sostanza, non disconosce le condotte come riportate nei referti, ma lamenta l’eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, anche perché erroneamente relazionata alla fattispecie di cui all’art. 35 C.G.S..

Rileva difatti che, nell’occasione, non vi era stata alcuna rissa, ma solo una mass confrontation nel corso della quale il calciatore Medina aveva colpito un avversario con una manata (e non già con un pugno), senza alcuna conseguenza per quest’ultimo, il quale aveva difatti ripreso il gioco. Successivamente, nell’accompagnare fuori dal terreno di gioco un compagno di squadra espulso, aveva avuto un violento alterco con il portiere della compagine avversaria, appoggiando la propria fronte sul mento dell’avversario in segno di sfida. Era quindi sopraggiunto l’Assistente il quale, nel tentativo di dividere i due contendenti, aveva premuto con forza la bandierina sul suo torace, provocando così una reazione istintiva tendente solo a far cessare tale improprio contatto.

La reclamante, pertanto, sostiene che da parte del calciatore non vi fosse alcuna intenzione di usare violenza nei confronti dell’Assistente e che l’accaduto, piuttosto che all’art. 35 C.G.S., andrebbe più correttamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), o, al limite, lett. b), a seconda che la condotta di esso calciatore venga considerata come irriguardosa o gravemente irriguardosa risolventesi in un contatto fisico con gli ufficiali di gara.

Ritenendo che in ogni caso andrebbe riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 13, lett. a), comma 1, C.G.S. per avere il calciatore reagito al fatto ingiusto altrui o, comunque, di cui all’art. 13, comma, non essendo stato quest’ultimo destinatario, in precedenza, di provvedimenti disciplinari analoghi, conclude per una riduzione della sanzione secondo giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

E’ indubbio che il Giudice Sportivo, nel comminare al calciatore Medina Miranda Miguel Maria la sanzione della squalifica per 2 anni, così come prevista dall’art. 35, comma 2, C.G.S. (con la conseguente “segnalazione” prevista dal comma 7 della medesima norma), ha attribuito al calciatore medesimo una condotta violenta in danno dell’Assistente che, per definizione, si concretizza in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” (art. 35, comma 1, C.G.S.).

In altri termini, per potersi configurare tale fattispecie, deve ricorrere sia l’intenzionalità del gesto, sia la volontà di arrecare una lesione personale all’ufficiale di gara.

Ebbene, nessuno dei due requisiti sembra ricorrere nel caso in questione.

Secondo le stesse risultanze dei referti di gara, è stato proprio l’Assistente a frapporsi di sua iniziativa (apprezzabilmente ma impropriamente) tra il calciatore Medina ed il portiere avversario Brahia quando già costoro erano entrati in contatto fisico: inoltre, il “colpo” inferto sull’avanbraccio dell’Assistente, che pure vi è stato, non è assolutamente indicativo della volontà del calciatore di arrecare danno fisico all’ufficiale di gara, bensì unicamente del tentativo di liberarsi, seppure in maniera goffa ed impetuosa, del contatto provocato da quest’ultimo.

La fattispecie punitiva deve pertanto più correttamente ricondursi all’art. 36 C.G.S., comma 1, lett. b), da sanzionare tuttavia in termini più attenuati rispetto al minimo edittale, con la squalifica per 6 giornate effettive di gara.

A ciò va aggiunta l’ulteriore sanzione per la condotta violenta nei confronti degli avversari, da considerare riferita ad un unico contesto fattuale (la mass confrontation) e da punire con la squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 9 (nove) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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