CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19 del 19/03/2025 – omissis – Unione Italiana Tiro a Segno – Procura Federale dell’UITS
Decisione n. 19
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Serio - Relatore
Wally Ferrante Giovanni Iannini
Barbara Marchetti - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2025, presentato, in data 22 gennaio 2025, da [omissis], nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale [omissis] dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), nonché di Segretario della Sezione TSN di [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Randazzo e Chiara Roncarolo,
contro
l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Moretti,
e
la Procura Federale dell'UITS, non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione resa dalla Corte Federale di Appello UITS, nella causa R.G. C.F.A. n. 8/2024, il 23 dicembre 2024 e pubblicata e comunicata alle parti in pari data, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale UITS del 30 settembre 2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024, emessa nell’ambito dei giudizi riuniti iscritti al n. R.G.T.F. 9/2024 e 12/2024 (che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione cumulativa di mesi 6 di sospensione dall’attività sportiva e sociale), è stata irrogata, a carico di [omissis], la sanzione cumulativa di mesi 16 di sospensione dall’attività sportiva e sociale.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 18 febbraio 2025, il difensore della parte ricorrente -[omissis] - avv. Maurizio Randazzo; l’avv. Valerio Moretti, per la resistente UITS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Svolgimento del procedimento
Il sig. [omissis], Presidente del Comitato Regionale del [omissis] dell'Unione Italiana Tiro a Segno, nonché Segretario della Sezione TSN di [omissis], è stato originariamente deferito davanti al Tribunale Federale di tale Unione per la violazione aggravata degli articoli 2, 6 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e degli articoli 3, comma 2, 5, comma 1, lettera a), e 67, comma 1, lettera a), del Regolamento di Giustizia UITS, in relazione a condotte psicologicamente pregiudizievoli nei confronti di tesserate minori d'età poste di fronte ad alternative comportamentali indebitamente prospettate.
Il procedimento così promosso si concludeva con l'applicazione concordata della pena della sospensione da attività sportive e sociali per un periodo pattuito e la previsione che l'incolpato trasmettesse alle tesserate in questione una lettera conciliativa entro il termine previsto, con efficacia risolutiva dell'accordo, dal Tribunale Federale.
In considerazione dell'avveramento della condizione risolutiva, per il mancato invio della lettera, la Procura Federale riassumeva l'originario procedimento, integrato con l'ulteriore contestazione, connessa a tale circostanza, della violazione aggravata dell'art. 5, lettera a), del citato Regolamento di Giustizia Sportiva.
In esito al dibattimento, il Giudice di primo grado affermava, con provvedimento depositato il 28 ottobre 2024, la responsabilità del deferito in relazione a tutti gli addebiti e gli infliggeva la sanzione cumulativa di sei mesi di sospensione dall'attività sportiva e sociale.
Contro tale decisione proponeva tempestivo appello la Procura Federale, che, con atto del 6 novembre successivo, chiedeva che venisse applicata una sanzione complessiva più severa - individuata nella misura non inferiore a due e tre mesi di sospensione - nella considerazione della eccessiva tenuità, se commisurata al numero ed alla gravità delle contestazioni, di quella ritenuta congrua dal Tribunale.
Davanti al Giudice dell'impugnazione si costituiva l'appellato, in data 28 novembre 2024, attraverso il deposito di memoria difensiva e contestuale reclamo incidentale - con annessa proposizione di domanda inibitoria dell'efficacia della decisione appellata - in punto di affermazione di responsabilità.
Con decisione del 23 dicembre 2024, la Corte Federale di Appello preliminarmente dichiarava inammissibile l'appello incidentale in quanto non presentato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, come disposto dall'art. 35, comma 2, del Regolamento di Giustizia UITS, il cui comma successivo prevede che, decorso tale termine, il provvedimento diventi inimpugnabile. Né la decadenza avrebbe potuto essere evitata indicando in via ipotetica il termine di 15 giorni come decorrente dalla proposizione dell'appello incidentale, depositato, comunque, 20 giorni dopo la sua comunicazione al difensore costituito dell'appellato.
La medesima decisione accoglieva parzialmente l'appello della Procura Federale, determinando in complessivi 16 mesi di sospensione dall'attività sportiva e sociale (di cui 4 riferiti all'inottemperanza dell'accordo raggiunto in sede di cosiddetto patteggiamento) la sanzione appropriata.
Contro tale decisione ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia [omissis], che ha articolato un triplice motivo avente ad oggetto rispettivamente la mancanza di motivazione in ordine a punti decisivi e controversi quanto all'affermazione di responsabilità, la immotivata, mancata escussione di testi addotti in sede d'appello e, infine, l'immotivata ed illogica entità della sanzione applicata.
Nelle more della discussione orale, il Presidente della Sezione, con proprio decreto del 31 gennaio 2025, accoglieva la domanda cautelare della sospensione degli effetti della decisione impugnata al solo fine di consentire al ricorrente di proporre, entro il successivo 6 febbraio, la candidatura a Consigliere Federale Nazionale dell'UITS.
Con memoria del 7 febbraio 2025, si costituiva l'UITS, chiedendo il rigetto del ricorso, sotto il duplice profilo che i primi due motivi attenevano a materia irrevocabilmente coperta dalla Corte d'Appello Federale, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale del deferito, e che il terzo era infondato.
All'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, le parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è globalmente infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
I primi due motivi, analiticamente sviluppati, hanno ad esclusivo oggetto il fondamentale profilo della censura rispetto alla statuizione di affermazione di responsabilità del ricorrente, dedotta tanto con riguardo alle ragioni poste a relativo fondamento, quanto con riguardo alla lamentata carenza istruttoria.
Ora, è di intuitiva percezione che entrambe le prospettazioni attengono strettamente ed esclusivamente al merito della controversia quale devoluto alla cognizione del Giudice di primo grado, che, su di esso, ha statuito in senso sfavorevole all'incolpato, senza che questi reagisse tempestivamente al capo della pronuncia attraverso la proposizione dell'impugnazione in appello. Esattamente, pertanto, il vizio è stato rilevato dal Collegio di secondo grado, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione incidentale. A propria volta, la mancata proposizione di ricorso nei confronti di tale dichiarazione consolida la formazione di un irretrattabile giudicato interno in punto di responsabilità, che non può essere scalfito dalla pretesa del riesame del merito della vicenda del tutto precluso per le ragioni appena illustrate.
Miglior sorte non merita il terzo motivo, con cui si censura la misura sanzionatoria inflitta.
Ora, è noto l'orientamento di questo Collegio che, nell'affermare la propria funzione nomofilattica, ha costantemente escluso la sindacabilità delle questioni afferenti all'entità della pena, laddove non siano immediatamente percettibili vizi logici o vuoti argomentativi nella pronuncia oggetto di ricorso.
Nel caso presente non può ignorarsi che la Corte d'Appello, indipendentemente dal non decisivo richiamo di norme processuali penalistiche in tema di applicazione concordata della pena, ha posto a solida base del proprio trattamento dosimetrico della sanzione il riferimento specifico, sintomatico della gravità degli addebiti, alle condotte di cui il deferito è stato dichiarato responsabile. Ed infatti, la decisione impugnata, nell'affrontare l'unica questione ad essa devoluta in via diretta e principale, ossia quella dell'adeguatezza - contestata con parziale successo dalla Procura Federale appellante - della sanzione applicata dal Tribunale Federale, ha accertato la mancanza di tale requisito, nonché di quello della proporzionalità in relazione alla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente di ostacolo all'attività sportiva di atlete minorenni, cui è stata impedita la partecipazione a raduni e tornei. Egualmente immune da censure è l'apprezzamento negativo espresso in riferimento al mancato rispetto dell'accordo raggiunto in sede di patteggiamento.
La pronuncia d'appello esibisce, pertanto, una solida struttura argomentativa che ben resiste alle doglianze del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 19 marzo 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face